Il Decreto del 17 settembre 2026 emanato dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, istituisce un fondo destinato a coprire le spese sostenute dai comuni per l’assistenza a minori che, per provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono stati allontanati dalla casa familiare. L’obiettivo è garantire risorse adeguate a supportare interventi di protezione, accoglienza temporanea e servizi di tutela, senza gravare eccessivamente sui bilanci comunali.
Obiettivo del fondo per l’assistenza ai minori allontanati
Il fondo è concepito come uno strumento di solidarietà intercomunale pensato per equilibrare le differenze di capacità finanziaria tra i vari enti locali. La normativa specifica che le risorse saranno erogate esclusivamente per le spese documentate relative a provvedimenti di allontanamento, includendo alloggio, assistenza psicologica, educazione e piani individuali di inserimento. Il contributo statale si aggiunge alle quote già previste nei bilanci comunali, creando un meccanismo di cofinanziamento che risponde alle esigenze emergenti di protezione minorile.
Criteri di riparto stabiliti per il 2026
Il criterio fondamentale di ripartizione si basa su tre variabili: la popolazione residente del comune, il numero di provvedimenti giudiziari di allontanamento registrati nell’anno di riferimento e la quota di spese già sostenute per l’assistenza. Queste componenti sono combinate in un indice ponderato che determina la quota di fondo spettante a ciascun ente. La normativa prevede inoltre una soglia minima di spesa per accedere al finanziamento, al fine di evitare richieste marginali e garantire un utilizzo efficace delle risorse.
Parametri demografici e giudiziari
Il rapporto tra popolazione e numero di casi è calcolato mediante il rapporto tra abitanti e provvedimenti di allontanamento, espresso in per mille. I comuni con un valore più alto ricevono una percentuale maggiore del fondo, in quanto evidenziano una maggiore pressione sui servizi di tutela. Inoltre, le spese già sostenute nel corso dell’anno sono considerati un fattore di aggiustamento i comuni che hanno già anticipato costi rilevanti vedono ridotta la quota da coprire, promuovendo un comportamento proattivo nella gestione delle emergenze minorili.
Modalità di presentazione della domanda
Le amministrazioni interessate devono presentare la domanda entro il 30 allegando una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, con le relative fatture e i provvedimenti giudiziari di riferimento. La domanda dovrà essere inviata attraverso il portale telematico della Direzione Centrale per la Finanza Locale, utilizzando il modulo previsto nella Nota Metodologica 2026. Il processo di valutazione prevede una verifica incrociata dei dati forniti con le banche dati nazionali delle autorità giudiziarie.
Allegati e documentazione di riferimento
Il provvedimento è accompagnato da tre documenti chiave: il Decreto 17 settembre 2026 la Nota Metodologica 2026 e l’Allegato B 2026. Il decreto contiene le disposizioni generali e le disposizioni di legge, la nota metodologica offre linee guida operative per la compilazione della domanda e l’allegato B riporta il modello di calcolo dell’indice di ripartizione. Tutti i file, disponibili per il download sul sito istituzionale, sono essenziali per garantire una corretta applicazione delle regole.
I comuni saranno chiamati a rispettare i termini, a fornire documentazione puntuale e a utilizzare gli strumenti metodologici messi a disposizione, assicurando che gli interventi di assistenza siano finanziati in modo efficace e sostenibile.



