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Criptovalute e fisco: bitcoin, plusvalenze e obblighi di monitoraggio in sintesi

Le criptovalute, come il bitcoin, sono riconosciute dalla normativa italiana come una rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale: il riferimento normativo citato è il D.Lgs. 90/2017, articolo 1, comma 2, lett. qq). L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, ha descritto il bitcoin come una forma di moneta virtuale la cui circolazione si basa sull’accettazione volontaria tra operatori privati; si tratta quindi di un bene digitale privo di corporeità, emesso e trasferito tramite codici crittografici e algoritmi complessi.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con la sentenza del 22 ottobre 2015, causa C-264/14, stabilendo che l’attività professionale e abituale di intermediazione tra valute tradizionali e bitcoin comporta effetti fiscali rilevanti: oltre agli aspetti IVA, l’attività si riflette anche in termini di IRES e IRAP ed è soggetta a obblighi come l’adeguata verifica della clientela, la registrazione e la segnalazione delle operazioni.

Trattamento fiscale delle criptovalute per le persone fisiche

Per i contribuenti persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori di un’attività d’impresa, si applicano i principi generali che regolano le operazioni in valuta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali strumenti possono generare un reddito diverso soggetto alle regole dell’articolo 67 Tuir. In pratica, le eventuali plusvalenze derivanti dalla detenzione e vendita di criptovalute sono tassabili solo se la giacenza media dei portafogli elettronici del contribuente supera, per almeno 7 giorni consecutivi, il controvalore di euro 51.645,69. Quando tale soglia è superata, la plusvalenza va indicata nel quadro RT del modello Redditi PF, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento sul reddito presunto.

Calcolo della plusvalenza e dichiarazione

La determinazione della plusvalenza richiede di confrontare il prezzo di cessione con il costo fiscalmente riconosciuto; tuttavia l’elemento discriminante per l’assoggettamento resta la soglia di giacenza media. È quindi fondamentale documentare le movimentazioni e conservare gli storici di compravendita e di saldo dei wallet. Se il requisito dei 7 giorni consecutivi e del valore di 51.645,69 euro è soddisfatto, il contribuente dovrà procedere alla compilazione del quadro RT e al versamento dell’imposta sostitutiva prevista.

Obblighi di monitoraggio: il quadro RW e la localizzazione dei wallet

L’Agenzia delle Entrate ha indicato che il possesso di criptovalute rientra nell’ambito del monitoraggio fiscale: nelle istruzioni di compilazione va inserito il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali») nel rigo RW1, colonna 3. Le stesse istruzioni precisano che in colonna 4 non deve essere indicato il codice «Stato estero». Per il controvalore in euro da riportare si prende il valore della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre, utilizzando come cambio il riferimento fornito dal sito o dalla piattaforma dove il contribuente ha effettuato gli investimenti.

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Non tutte le criptovalute necessariamente ricadono nel monitoraggio: la disciplina nasce dall’articolo 4, del decreto legge n. 167/190, che impone obblighi dichiarativi alle persone fisiche residenti che detengono investimenti e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. L’Agenzia, muovendosi sulla base di principi già indicati nella circolare n. 38/E/2013, ritiene le valute virtuali assimilabili alle valute estere e quindi riconducibili alle attività finanziarie estere da monitorare.

Localizzazione del wallet e implicazioni pratiche

Un aspetto pratico cruciale riguarda la determinazione della localizzazione fiscale del wallet. L’Agenzia equipara i wallet a conti correnti e distingue tra soluzioni custodial e cold storage. Quando si apre un account su una piattaforma exchange, il gestore che detiene le chiavi private del wallet è definito custodial, e il luogo di localizzazione viene individuato in base a dove risiede il soggetto che possiede tali chiavi. Al contrario, se il contribuente conserva personalmente la chiave privata (ad esempio in un cold storage offline), si presume che il wallet sia localizzato in Italia e, di conseguenza, l’obbligo di monitoraggio estero non si realizza.

Consigli operativi prima della compilazione

Prima di compilare il quadro RW e gli altri righi fiscali, è consigliabile verificare se il wallet è custodial o no, documentare il controvalore al 31 dicembre con la fonte di cambio utilizzata e conservare estratti, comunicazioni dall’exchange e registri delle transazioni. In caso di dubbi sull’assoggettamento o sulla determinazione della plusvalenza, è opportuno rivolgersi a un professionista fiscale: la materia presenta punti tecnici che richiedono attenzione per evitare errori di compilazione e rischi sanzionatori.

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