La novità introdotta nel Dl Pnrr cambia il modo di documentare i pagamenti effettuati con carta: a partire dal 15 aprile 2026 sarà possibile utilizzare l’estratto conto rilasciato dalla banca o dall’intermediario al posto della tradizionale ricevuta Pos. Questa scelta normativa mira a semplificare gli adempimenti documentali mantenendo intatto il principio della tracciabilità dei pagamenti, fondamentale per fini fiscali e contabili.
La disposizione, contenuta nell’articolo 8, comma 1 del Dl 19/2026, stabilisce condizioni precise per rendere l’estratto conto valida prova dell’operazione: il documento deve riportare le informazioni essenziali e essere conservato secondo le regole del Codice civile. Il passaggio riduce l’ingombro della carta, ma introduce obblighi digitali per la conservazione dei file bancari.
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Che cosa cambia per ricevute e documenti di pagamento
In pratica, la comunicazione inviata da banche e intermediari potrà sostituire lo scontrino Pos quando contiene almeno data, importo e beneficiario. Questo elemento è decisivo perché consente di collegare in modo certo l’addebito alla spesa sostenuta. Restano invece inalterate le esigenze di prova quando la spesa serve a giustificare una deduzione o una detrazione fiscale: l’estratto conto deve fornire i dati della singola operazione e non una mera somma aggregata.
Requisiti legali e conservazione
La norma rinvia all’articolo 119 del Testo unico bancario per la documentazione emessa dagli istituti e richiede la conservazione conformemente all’articolo 2220 del Codice civile: questo significa che i documenti devono essere mantenuti per dieci anni. Quando l’estratto è in formato digitale, occorre attivare un sistema di conservazione elettronica a norma, che garantisca autenticità e integrità nel tempo, evitando che file e-mail o screenshot vengano considerati insufficienti.
Impatto pratico su imprese e professionisti
Per chi riceve molte transazioni giornaliere — come bar, ristoranti, negozi e alberghi — la possibilità di usare l’estratto conto riduce tempi e costi di archiviazione: non sarà più necessario conservare montagne di rotolini di carta termica che tendono a sbiadire. Tuttavia, l’obbligo di dimostrare la tracciabilità rimane prioritario per l’amministrazione fiscale, che potrà verificare le operazioni attraverso i flussi bancari.
Vantaggi operativi e limiti
Dal punto di vista operativo, l’adozione dell’estratto conto come prova semplifica la compilazione di note spese e rendicontazioni: basta scaricare e archiviare il file dall’home banking invece di catalogare ricevute cartacee. Rimane però la necessità di assicurare che il documento contenga i dati della singola transazione; in assenza di tali dettagli, la prova potrebbe non essere ritenuta valida ai fini della deducibilità.
Quadro normativo e prospettive future
La disposizione non è un salto isolato: trova riferimenti nella prassi dell’Agenzia delle Entrate e in norme già esistenti, come l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, che prevedeva la possibilità di scontrino elettronico previo accordo con il cliente. Inoltre, la risoluzione della commissione Finanze della Camera del 17 giugno 2026 aveva già spinto il Governo verso obblighi di trasmissione digitale dai registratori telematici.
La relazione illustrativa del decreto sottolinea che l’innovazione non limita le attività di controllo: anzi, la disponibilità di documenti bancari strutturati rende più agevole la ricostruzione delle operazioni. In prospettiva, questo passo può essere letto come un’ulteriore tappa della digitalizzazione fiscale, con effetti concreti sulla quotidianità delle imprese e sulla semplificazione degli adempimenti.
Per i consumatori il cambiamento sarà per lo più indolore: sarà sempre possibile richiedere la ricevuta stampata, ma non sarà più l’unica prova da conservare. Per le imprese, invece, la rivoluzione digitale si tradurrà in minore gestione della carta e maggiore integrazione tra flussi bancari e contabilità, a patto di rispettare i requisiti di conservazione elettronica e di mantenere la piena tracciabilità delle transazioni.
