Il decreto del 11 maggio 2026, firmato dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce la metodologia adottata dall’Agenzia delle entrate per formulare la proposta di concordato preventivo biennale riferita ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Il provvedimento attua quanto previsto dal decreto legislativo n. 13/2026 (articolo 9, comma 1) e arriva corredato da documenti tecnici come l’allegato 1 con la nota tecnica e metodologica e la relazione illustrativa, destinati a chiarire parametri e fonti dati.
Questa nuova disciplina interessa i contribuenti che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e che producono reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo da arti e professioni. L’obiettivo dichiarato è rendere coerente la proposta di concordato con l’andamento settoriale e macroeconomico, garantendo al tempo stesso diritti e tutele nel trattamento automatizzato dei dati.
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Cosa stabilisce il decreto e struttura normativa
Il testo normativo è articolato in sette articoli che chiariscono termini, ambito di applicazione e modalità operative. L’articolo 2 approva la metodologia da adottare per formulare la proposta, indicando che la base di lavoro sono i dati dichiarati per il periodo d’imposta 2026, integrati con indicatori di affidabilità e anomalie. La documentazione allegata spiega quali variabili entrano nel calcolo e come vengono trattate ai fini della proposta.
Fonti e strumenti dell’analisi
Per costruire la proposta l’Agenzia mette a confronto i risultati individuali con i valori medi del settore, valuta l’andamento economico degli ultimi tre anni e applica proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027. In particolare, la rivalutazione delle basi imponibili tiene conto delle proiezioni di crescita del PIL, così da adeguare in prospettiva i redditi e i valori concordati. Tutto il processo è svolto nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Casi straordinari e possibilità di cessazione
La disciplina prevede che il concordato cessi di avere effetto se si verifica una contrazione effettiva del reddito o del valore della produzione netta superiore al 30% rispetto a quanto concordato. L’articolo 4 elenca le circostanze che giustificano tale cessazione: calamità naturali con stato di emergenza, danni ai locali o al magazzino, impossibilità di accesso ai luoghi di lavoro, sospensioni dovute a problemi del principale cliente, procedure di liquidazione e situazioni analoghe.
Nuova causa collegata a tensioni geopolitiche
Tra le aggiunte più rilevanti figura la possibilità di invocare la cessazione del concordato per le difficoltà economiche derivanti dall’aumento dei prezzi connesso al conflitto e alla situazione geopolitica nell’area del Medio Oriente. Questa estensione riconosce l’impatto sulle attività economiche di shock esterni non previsti al momento della stipula del patto.
Adeguamenti nel primo anno, garanzie e gradualità
L’articolo 5 introduce una misura pratica: la proposta può essere adeguata per il primo anno del biennio (2026) se il contribuente segnala eventi straordinari verificatisi prima dell’adesione. Possono essere presi in considerazione eventi come lo stato di emergenza per calamità, danni gravi ai locali o sospensioni ufficialmente comunicate a enti competenti; in base alla durata dell’interruzione, il reddito proposto per il 2026 può essere ridotto in misura proporzionale.
L’articolo 6 richiama le tutele previste da un decreto di giugno 2026 in materia di trattamento automatizzato dei dati, ribadendo il rispetto dei diritti e delle libertà dei contribuenti. Infine, l’articolo 7 conferma un principio di gradualità: l’eventuale aumento di reddito stimato per il 2026 rispetto al 2026 è considerato solo al 50%, una modulazione che si applica anche ai fini IRAP, con l’intento di accompagnare il contribuente verso un pieno recupero dell’affidabilità fiscale.
