La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con una decisione resa nota a fine di aprile 2026 ha chiarito profili fondamentali sul sequestro probatorio di dispositivi elettronici e risorse digitali. Il pronunciamento interviene in un contesto in cui la raccolta di prove informatiche rischia di trasformarsi in una perquisizione generalizzata del patrimonio digitale dell’indagato, con impatti rilevanti sulla tutela della riservatezza e sulla disponibilità esclusiva delle informazioni.
Il caso oggetto della decisione
Al centro della vicenda c’è un’indagine condotta dalla Polizia Postale dell’Emilia-Romagna, con il contributo dell’FBI, nei confronti di un amministratore ritenuto intermediario per i proventi di un sito web. Nel corso delle attività vennero posti sotto sequestro diversi dispositivi, account remoti e anche criptovalute per oltre 62.000 dollari custodite in un wallet hardware. Il pubblico ministero autorizzò l’acquisizione estesa di materiale informatico, mentre il Tribunale di Bologna, in sede di riesame, confermò il vincolo per consentire il completamento della copia peritale.
Particolari dell’acquisizione
Il decreto del PM autorizzava l’acquisizione di «tutto quanto ritenuto utile al fine delle indagini», senza però indicare quali categorie di dati fossero oggetto della ricerca, né stabilire criteri selettivi per l’estrazione. Questa formulazione lasciava ampi margini operativi agli esecutori, rendendo possibile una copia indiscriminata dell’intero patrimonio informativo. La difesa impugnò il provvedimento sostenendo che la misura fosse di fatto esplorativa.
I principi giuridici affermati dalla Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio sia l’ordinanza di riesame sia il decreto originario, richiamando la necessità di bilanciare l’interesse probatorio con i diritti fondamentali. In particolare, la decisione sottolinea che il sequestro di dispositivi informatici incide su diritti tutelati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (artt. 7 e 8) e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, ogni provvedimento autorizzativo deve specificare le informazioni ricercate, i parametri di selezione e i tempi entro cui effettuare la selezione e restituire i dati non pertinenti.
Il vizio genetico del decreto
Secondo la Cassazione, la carenza di una preventiva determinazione dell’oggetto e dei criteri selettivi rappresenta un vizio genetico del provvedimento che non può essere sanato in fase esecutiva. La circostanza per cui il vincolo fosse mantenuto «per completare la consulenza tecnica» dimostrerebbe proprio che non era stato fissato in anticipo né l’ambito dell’acquisizione né le modalità concrete di estrazione dei dati. Da qui la dichiarazione di illegittimità del sequestro, considerato esplorativo.
Effetti pratici e prescrizioni per le investigazioni digitali
La Corte dispone altresì la restituzione dei supporti sequestrati con il divieto di conservare copie del contenuto dei dispositivi quando il provvedimento originario non abbia rispettato le garanzie previste. La restituzione fisica senza cancellazione delle copie informatiche, infatti, non risolverebbe la lesione della privacy. Il principio ricavabile è chiaro: chi agisce in funzione probatoria deve operare in modo circoscritto, motivato e prevedibile.
Per gli operatori delle indagini digitali questo orientamento impone alcune regole pratiche: il decreto che autorizza il sequestro deve indicare con precisione l’oggetto della ricerca, definire i criteri di selezione dei file e stabilire scadenze per la restituzione del materiale irrilevante. Inoltre, l’esecuzione della copia forense deve essere strutturata in modo da minimizzare l’invasività e documentare ogni operazione compiuta.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione delinea un indirizzo più rigoroso nella gestione delle prove digitali: non basta individuare genericamente gli strumenti attraverso cui sarebbe stata commessa una condotta, è necessario circoscrivere il perimetro dell’acquisizione e disciplinare le modalità di trattamento dei dati. In assenza di queste garanzie, il sequestro assume natura esplorativa e viene dichiarato illegittimo, con la conseguente restituzione dei beni senza conservazione di copie non autorizzate.