Il panorama fiscale per gli enti del terzo settore in Italia è in continua evoluzione. Le recenti modifiche normative, introdotte nel corso della XIX legislatura, hanno portato a significativi cambiamenti nel regime fiscale di queste organizzazioni. In questo articolo, esploreremo le principali novità e come influenzano le attività degli enti del terzo settore.
Le disposizioni fiscali per gli enti del terzo settore sono contenute nei Titoli IX e X del decreto legislativo n. 117 del 2017. Queste disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, con l’ultima serie di aggiornamenti introdotta nel 2026. Le modifiche più recenti sono state apportate con la legge n. 104 del 2026 e il decreto legislativo n. 186 del 2026.
Le principali novità fiscali per gli enti del terzo settore
Una delle principali novità riguarda il regime fiscale dei titoli di solidarietà. Questi titoli, emessi dagli enti creditizi autorizzati a operare in Italia, sono destinati a sostenere le attività istituzionali degli enti del terzo settore. La remunerazione di questi titoli beneficia dello stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato, e agli emittenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore.
Un’altra importante novità riguarda il regime fiscale del social lending. Questo regime è stato introdotto per favorire la raccolta di capitale di rischio, assoggettando la remunerazione del capitale a una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%. Anche in questo caso, la remunerazione beneficia dello stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.
Il regime forfetario per gli enti non commerciali
Il decreto legislativo n. 186 del 2026 ha introdotto un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli enti non commerciali del terzo settore. Questo regime si basa su coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazione di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell’entità dei ricavi conseguiti.
I coefficienti per le attività di prestazione di servizi sono i seguenti: 7% per ricavi fino a 130.000 euro, 10% per ricavi compresi tra 130.001 euro e 300.000 euro e 17% per ricavi oltre 300.000 euro. Per le altre attività, i coefficienti sono: 5% per ricavi fino a 130.000 euro, 7% per ricavi compresi tra 130.001 euro e 300.000 euro e 14% per ricavi oltre 300.000 euro.
L’opzione per il regime forfetario può essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi, con effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale l’opzione è esercitata e fino a quando la stessa non è revocata. Anche la revoca è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
Le agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore
Gli enti del terzo settore beneficiano di numerose agevolazioni fiscali, tra cui l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di questi enti. Inoltre, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, nonché per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.
Gli enti del terzo settore sono anche esenti dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore. Inoltre, sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri per i prodotti finanziari, i Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli enti del terzo settore.
Infine, gli enti del terzo settore sono esenti dall’IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione o di culto.


