La firma del decreto attuativo dell’iper-ammortamento 2026 segna il passaggio dalle disposizioni normative alla fase operativa: l’atto, sottoscritto il 4 maggio 2026 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiarisce come le imprese potranno beneficiare della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali e in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Il provvedimento è attualmente in attesa della firma del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma i contenuti principali sono già definiti e impongono una serie di adempimenti stringenti.
Meccanismo del beneficio e soglie economiche
Dal punto di vista fiscale, l’agevolazione opera mediante una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto. In concreto, per le imprese la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi viene incrementata secondo tre scaglioni: 180% per la parte di investimenti fino a € 2,5 milioni100% per la quota eccedente fino a € 10 milioni e 50% per la fascia successiva fino a € 20 milioni. Questo meccanismo influisce direttamente sulle quote di ammortamento o sui canoni di leasing deducibili, diversamente da un credito d’imposta che si utilizza in compensazione.
Regole operative: comunicazioni al GSE e monitoraggio
Per accedere al beneficio il decreto definisce un percorso procedurale attraverso la piattaforma del GSE. Le imprese devono trasmettere più comunicazioni durante l’iter: una o più comunicazioni preventive per ogni stabilimento interessato, una comunicazione di conferma entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE che attesti il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, e infine una comunicazione di completamento al termine dei lavori o, per i beni digitali, dopo l’interconnessione, comunque non oltre il 15 novembre 2028.
A queste fasi si somma un sistema di monitoraggio annualedall’invio della prima comunicazione preventiva e fino alla scadenza della fruizione dell’agevolazione l’impresa deve inviare ogni anno una comunicazione entro il 20 gennaio con il riepilogo degli investimenti e dei costi sostenuti e una comunicazione integrativa entro il 30 giugno che contenga il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote dell’incentivo imputate a ciascun esercizio.
Documentazione tecnica e controlli
Il decreto rafforza la compliance documentale: le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e, quando rilevante, i requisiti degli investimenti per l’autoproduzione devono risultare da una perizia tecnica asseverata o da un’attestazione di un ente di certificazione accreditato. Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la contabilità devono essere comprovati da specifica certificazione contabile. Mancata conservazione della documentazione o false dichiarazioni possono portare alla decadenza totale o parziale dal beneficio con recupero delle somme, sanzioni e interessi.
Novità sostanziali: provenienza dei beni, software e impianti fotovoltaici
Il DL 38/2026 ha introdotto una modifica significativa eliminando il vincolo che imponeva la produzione dei beni in uno Stato membro dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo: la deroga si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Rimangono tuttavia fermi gli altri requisiti tecnici previsti dalla normativa. Nota specifica per i pannelli fotovoltaiciper questi impianti resta obbligatorio il requisito di provenienza qualificata e l’iscrizione nel registro ENEA nelle categorie indicate dalle lettere b) e c), pertanto è necessario verificare la conformità dei moduli prima dell’acquisto.
Un chiarimento importante riguarda i softwarerestano agevolabili i software immateriali che rispettano i requisiti normativi e sono acquisiti secondo modalità compatibili con la legge, mentre sono esclusi dall’agevolazione i software in modalità SAAS fruiti tramite abbonamento senza acquisizione di licenza.
Perizia tecnica obbligatoria per tutti i beni
Da quest’anno la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti agevolati, indipendentemente dal valore del bene: è stata eliminata la soglia precedente di € 300.000 che consentiva dichiarazioni sostitutive. Questo elemento, se da un lato aumenta i costi amministrativi, dall’altro riduce il rischio di contestazioni in sede di controllo.
Per poter fruire dell’agevolazione le imprese devono dunque pianificare con attenzione la struttura delle acquisizioni, predisporre la documentazione tecnica e contabile richiesta e rispettare le scadenze per le comunicazioni sulla piattaforma GSE, la cui piena operatività e i relativi modelli saranno definiti con decreti direttoriali che fisseranno aperture, modelli e istruzioni di compilazione.
