La risposta a interpello n.
88/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto essenziale sulla gestione dell’eccedenza di credito IVA nei Gruppi: non è possibile trasferirla nel consolidato fiscale per compensare debiti delle singole società partecipanti. Nel caso oggetto dell’interpello, la capogruppo — che fungeva sia da rappresentante del Gruppo IVA sia da società consolidante ai fini IRES — aveva chiesto conferma della possibilità di indicare l’importo nel rigo VX6 della dichiarazione annuale per destinarlo al perimetro del consolidato.
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Il contesto pratico del quesito
La vicenda riguardava una capogruppo che aveva costituito il Gruppo IVA a decorrere dal periodo d’imposta 2026 e che, nel 2026, aveva accumulato un credito IVA consistente. Tale eccedenza derivava da due fattori principali: investimenti per un nuovo stabilimento e un incremento delle cessioni verso esportatori abituali, operazioni in esenzione o non imponibili che hanno generato il saldo a favore. La società proponeva la trasferibilità del credito al consolidato nazionale, sostenendo che il divieto previsto dal D.M. 6 aprile 2018 riguardasse solo la compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e non la cessione a fini di consolidato.
Argomentazioni della capogruppo
La richieste della capogruppo si fondavano sull’assenza di un divieto espresso nelle istruzioni del rigo VX6 e sul confronto con altre discipline recenti, come il credito d’imposta Industria 5.0, dove il legislatore ha previsto limiti espliciti alla cessione. In mancanza di un divieto testuale nella normativa sul Gruppo IVA, l’istante riteneva plausibile utilizzare meccanismi di trasferimento del credito all’interno del perimetro consolidato per compensare debiti IRES o altre imposte dovute dalle partecipanti.
La posizione dell’Agenzia: un soggetto unico ai fini IVA
Nella risposta n. 88/2026 l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il principio secondo cui il Gruppo IVA costituisce un soggetto passivo autonomo e distinto rispetto alle singole società aderenti: con la costituzione del Gruppo, le partecipanti perdono l’autonomia soggettiva ai fini IVA e il credito diventa di esclusiva titolarità del Gruppo stesso. Per questa ragione, ha osservato l’Amministrazione, non è possibile far confluire l’eccedenza in un diverso soggetto giuridico come il consolidato, poiché mancherebbe l’identità richiesta tra debitore e creditore per rendere operativa la compensazione.
Riferimenti normativi e principi applicati
L’Agenzia ha richiamato gli artt. 4 e 6 del D.M. 6 aprile 2018 che, nella loro impostazione, escludono la compensazione orizzontale proprio in virtù della diversità soggettiva tra Gruppo e partecipanti. Inoltre è stato ribadito il principio generale secondo cui la compensazione presuppone l’identità tra il soggetto debitore e il soggetto creditore, salvo specifiche deroghe legislative che nel caso in esame non risultano previste. L’assenza di un divieto espresso sulle istruzioni del rigo VX6 non prevale quindi sul quadro normativo complessivo.
Conseguenze pratiche e alternative consentite
La conclusione è netta: l’eccedenza di credito maturata dal Gruppo IVA può essere richiesta a rimborso se ricorrono i requisiti dell’art. 30 del decreto IVA, oppure può essere oggetto di cessione a terzi secondo le regole ordinarie del Codice Civile. In nessun caso, però, quella somma può essere trasferita al consolidato fiscale per compensare debiti fiscali riconducibili alle singole società partecipanti. Questa distinzione ha effetti concreti sulla gestione della liquidità e sulla programmazione fiscale delle imprese con elevati investimenti o forte export.
Implicazioni per la pianificazione aziendale
Per i gruppi societari la decisione impone una riflessione operativa: è necessario valutare tempestivamente se avviare le procedure di rimborso oppure predisporre contratti di cessione a terzi per monetizzare il credito. Consulenti e direzioni finanziarie dovranno considerare che strumenti utilizzati in altri contesti fiscali possono non essere applicabili al Gruppo IVA, e che il mancato rispetto della distinzione tra soggetti può comportare contestazioni. In sostanza, il criterio che prevale è semplice e stringente: per l’IVA conta chi, sul piano giuridico, ha effettivamente maturato il credito.
