L’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato la Risposta ad interpello n. 104 del 25 maggio 2026, fornendo chiarimenti fondamentali sull’esenzione fiscale dei proventi derivanti da investimenti qualificati effettuati da Casse di previdenza e Fondi pensione. In particolare, l’attenzione è rivolta al rispetto della soglia minima di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC).
Questo documento risponde a diverse domande cruciali, offrendo una guida chiara per gli operatori del settore. Vediamo insieme i punti salienti.
Assenza di investimenti qualificati e vincoli per i FVC
Uno dei primi quesiti affrontati riguarda la situazione in cui, nel rendiconto dell’esercizio precedente, non risultano investimenti qualificati. L’Agenzia ha confermato che, in tale caso, non sussiste alcun vincolo di investimento in FVC per l’anno successivo. Questo chiarimento è di fondamentale importanza per le Casse di previdenza e i Fondi pensione che si trovano in questa situazione.
Inoltre, è stato precisato che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti normativi per il riconoscimento del regime di esenzione non deve includere il rispetto del vincolo di investimenti in FVC. Questo semplifica notevolmente le procedure amministrative per gli enti interessati.
Investimenti in PIR e soglia minima per i FVC
Un altro punto cruciale riguarda la possibilità di investire nei PIR (Piani Individuali di Risparmio) beneficiando del regime agevolato, anche se non si soddisfa la soglia minima di investimento in FVC. L’Agenzia ha chiarito che, ai fini del calcolo della soglia minima di investimento in FVC, non si tengono conto degli investimenti nei PIR.
Questa precisazione è di grande rilievo per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio senza dover rispettare vincoli eccessivamente stringenti. La Direzione centrale delle Entrate ha inoltre confermato che la percentuale minima da destinare ai FVC va calcolata rapportando gli impegni sottoscritti per gli investimenti in FVC al totale degli investimenti qualificati effettuati e risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente, escludendo il denominatore del c.d. commitment.
Benefici fiscali per gli strumenti finanziari acquistati
Infine, l’Agenzia ha concluso che i redditi derivanti dagli strumenti finanziari acquistati dal 1° gennaio possono beneficiare dell’agevolazione a partire dalla data in cui si manifesta l’impegno a detenere gli investimenti almeno per i successivi cinque anni. Questa condizione deve essere attestata nell’ambito della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 94bis, della legge di bilancio, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Questi chiarimenti rappresentano un passo avanti significativo per il settore, offrendo maggiore certezza e trasparenza agli operatori. Le nuove indicazioni permetteranno alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione di pianificare meglio le proprie strategie di investimento, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
