L’AMLA ha avviato una consultazione pubblica il 16 aprile 2026 per una bozza di linee guida sull’autovalutazione del rischio relativa al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Questo passaggio mira a tradurre in indicazioni operative i principi contenuti nel regolamento antiriciclaggio, definendo cosa debbano considerare le organizzazioni quando misurano, classificano e gestiscono i rischi. La consultazione resterà aperta fino al 15 luglio 2026, e il testo finale è atteso nel quarto trimestre del 2026.
Per enti come banche, intermediari e fornitori di servizi finanziari, l’obiettivo non è solo adempiere formalmente: l’autovalutazione diventa uno strumento di governo che deve rispecchiare il modello di business e i canali operativi. In questo contesto il concetto di rischi intrinseci assume rilievo, perché identifica le vulnerabilità connesse alla natura stessa dell’attività prima di considerare l’efficacia dei controlli implementati.
Indice dei contenuti:
I quattro requisiti minimi previsti dalla bozza
La bozza elaborata dall’AMLA individua quattro requisiti minimi che ogni soggetto obbligato deve rispettare: una visione aziendale e operativa chiara, la mappatura e la classificazione dei rischi intrinseci, la valutazione della qualità dei controlli AML/CFT e la misurazione dei rischi residui. Questi punti servono da scheletro per costruire valutazioni coerenti e confrontabili, pur lasciando margine di adattamento sulla base della complessità e delle dimensioni dell’operatore.
Fotografia aziendale e classificazione dei rischi
Il primo requisito richiede una vera e propria fotografia aziendale: struttura organizzativa, gamma di prodotti e servizi, profilo della clientela, canali di distribuzione e esposizione geografica. Successivamente è necessario individuare i rischi intrinseci, cioè quelli associati alle caratteristiche dell’attività stessa, senza ancora tener conto dei controlli. Pensare a questa fase come a una mappatura topografica aiuta: prima si traccia il territorio (l’azienda), poi si segnano le aree più esposte.
Valutazione dei controlli e calcolo dei rischi residui
Dopo aver identificato i rischi di partenza, la bozza chiede di valutare la qualità dei controlli, compresa la capacità di prevenire l’elusione delle sanzioni finanziarie mirate. Solo allora si può stimare il rischio residuo, ossia quanto rimane esposto nonostante le misure di mitigazione. Questa fase richiede metodi misurabili e tracciabili: la differenza tra rischio intrinseco e rischio residuo è la misura dell’efficacia dei controlli.
Fonti informative e principio di proporzionalità
Un elemento centrale della consultazione riguarda le fonti informative da utilizzare: non bastano i dati interni, occorre integrare informazioni esterne aggiornate e contestualizzate. La bozza amplia l’elenco di elementi da considerare, spingendo gli operatori a utilizzare banche dati pubbliche, segnalazioni settoriali e indicatori di mercato. Tuttavia, il documento ribadisce il principio di proporzionalità: le linee guida definiscono requisiti minimi, lasciando alle imprese la responsabilità di adattare le soluzioni alla propria realtà operativa.
Impatto pratico su banche, intermediari e professionisti
Per chi opera nel settore finanziario la novità principale è metodologica: l’autovalutazione del rischio deve diventare parte integrante del sistema di governance, non un adempimento episodico. Ciò richiede procedure documentali robuste, dati affidabili e capacità di giustificare le scelte effettuate. La consultazione, aperta fino al 15 luglio 2026, permetterà a stakeholder e associazioni di contribuire; l’adozione definitiva nel quarto trimestre del 2026 segnerà un ulteriore passo verso un quadro europeo più armonizzato per la prevenzione del riciclaggio.