Il panorama fiscale italiano è stato recentemente ridefinito dal decreto Omnibus 2026, che introduce modifiche sostanziali sia nell’ambito degli accertamenti fiscali sia nella disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB). Queste novità, contenute nel D.Lgs. n. 148/2026 sono destinate a influenzare significativamente le dinamiche tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Tra le principali innovazioni vi sono la ridefinizione dei termini di accertamento per i componenti negativi a efficacia pluriennale la revisione della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa e i nuovi limiti all’accertamento basato sull’antieconomicità delle operazioni. Inoltre, il decreto chiarisce le condizioni di esclusione e cessazione del CPB per il biennio 2026-2027.
Nuove regole per gli accertamenti fiscali
Il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, recepisce alcune indicazioni della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2026. Tra le principali novità vi sono:
- La ridefinizione del termine di accertamento per i componenti negativi a efficacia pluriennale
- La presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa
- I nuovi limiti all’accertamento basato sull’antieconomicità delle operazioni
Componenti pluriennali: quando parte l’accertamento
L’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, introducendo una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. Questi costi, che non incidono fiscalmente in un solo periodo d’imposta ma vengono dedotti attraverso più quote distribuite nel tempo, sono ora soggetti a un termine di accertamento che decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale una quota viene dedotta per la prima volta.
In termini operativi, l’Amministrazione finanziaria deve contestare la violazione collegata al componente pluriennale entro il termine ordinario di decadenza calcolato a partire dalla dichiarazione relativa al primo utilizzo fiscale del costo. Il decreto chiarisce inoltre che, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, tornano a operare le regole ordinarie per i periodi d’imposta successivi.
Ammortamenti e spese pluriennali: quali violazioni rientrano nella nuova regola
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 delimita ulteriormente il campo di applicazione. Per le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e per le spese relative a più esercizi, il criterio collegato alla prima deduzione riguarda le violazioni che possono essere individuate già al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
La stessa disciplina viene trasposta nell’articolo 293 del D.Lgs. n. 141/2026, contenente il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La nuova disciplina si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Società a ristretta base: la presunzione di distribuzione degli utili viene delimitata
Un secondo intervento rilevante è contenuto nell’articolo 23 del decreto Omnibus, dedicato alle società di capitali a ristretta base partecipativa. La disposizione disciplina espressamente la presunzione secondo cui, in presenza di maggiori redditi accertati in capo alla società, i relativi utili possono essere considerati distribuiti ai soci, salvo prova contraria.
Il decreto delimita però i casi nei quali la presunzione può essere utilizzata. La distribuzione degli utili ai soci può essere presunta soltanto quando siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati o componenti reddituali negativi inesistenti che abbiano concorso alla formazione del reddito pur essendo indeducibili.
Una volta applicata la presunzione, gli utili vengono assoggettati a tassazione in capo ai soci secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi. Il trattamento fiscale dipende



