L’avvento delle criptovalute ha modificato profondamente il concetto tradizionale di ricchezza: il valore non è più un bene tangibile ma un flusso di dati protetto da crittografia.
Questa dematerializzazione pone sfide concrete per il diritto penale, perché richiede di leggere come penalmente rilevanti strumenti informatici che garantiscono livelli elevati di pseudonimato. Nel dibattito su criptovalute e riciclaggio si confrontano due esigenze: da un lato l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva, dall’altro la tutela delle garanzie fondamentali come la presunzione di innocenza.
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Quadro normativo e definizioni
In Italia le fattispecie del riciclaggio e dell’autoriciclaggio sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p., che puniscono chi sostituisce o trasferisce beni provenienti da reato o li impiega in attività economiche per impedire l’identificazione della loro provenienza. La Corte di Cassazione ha chiarito che le criptovalute rientrano tra le altre utilità previste dalla norma (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 44978/2026). Sul piano europeo, strumenti come la VI Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2026/1640), il Regolamento (UE) 2026/1620 che istituisce l’AMLA e il Regolamento MiCA (2026/1114) hanno introdotto obblighi volti a rendere più tracciabili le operazioni con valute virtuali.
Obblighi per i prestatori di servizi
Le norme europee mirano a ridurre l’anonimato imponendo agli operatori che offrono servizi relativi alle valute virtuali obblighi di registrazione e di identificazione dei beneficiari. Tuttavia, l’aumento degli oneri di compliance può generare una percezione per cui ogni transazione non documentata diventi automaticamente sospetta. È fondamentale distinguere tra l’esistenza di un obbligo di tracciamento e la necessità, in sede penale, di provare il nesso tra i fondi e un reato presupposto: la mera assenza di documentazione non è prova di colpevolezza.
Il problema del delitto presupposto
Per configurare il reato di riciclaggio è indispensabile individuare un delitto presupposto, ossia il reato da cui provengono i proventi illeciti. Nelle indagini che coinvolgono asset digitali, la natura tecnica delle piattaforme e la rapidità delle operazioni spesso rendono complessa l’identificazione puntuale di quel reato. La giurisprudenza ha ribadito che, sebbene non sia necessario ricostruire tutti i dettagli fattuali del reato a monte, è comunque indispensabile indicarne almeno la tipologia (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 22651/2026). Non si può ridurre il requisito probatorio a una deduzione automatica basata sul carattere criptico delle operazioni.
Rischio di semplificazione probatoria
Quando la tecnica delle indagini confonde opacità tecnologica con illiceità, si rischia una pericolosa inversione: punire non il comportamento illecito ma la scelta di un strumento. In un ordinamento che tutela la libertà individuale, la mera conversione di valuta legale in valuta virtuale o l’uso di unhosted wallets non possono costituire, di per sé, indizi sufficienti. La prova del dolo o della volontà di ostacolare l’identificazione delle origini illecite rimane un presupposto imprescindibile per l’imputazione.
Giurisprudenza esemplare: il caso della sentenza n. 27023/2026
La sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, n. 27023/2026, offre un esempio pratico di come distinguere tra uso legittimo e condotta penalmente rilevante. Nel caso analizzato, i proventi di truffe online venivano subito trasferiti su un conto estero e impiegati per l’acquisto di criptovalute tramite una piattaforma di exchange; la Corte ha condiviso la valutazione che tale operazione non fosse neutra ma concretamente finalizzata a far perdere le tracce del denaro. La decisione sottolinea che sono necessari sia l’elemento oggettivo (conversione funzionale all’occultamento) sia l’elemento soggettivo (volontà di ostacolare l’identificazione).
Conclusioni: equilibrio tra contrasto e garanzie
La sfida è trovare un equilibrio che permetta di contrastare efficacemente il riciclaggio senza trasformare la tecnologia crittografica in una presunzione di colpevolezza. Gli interventi normativi e gli obblighi di compliance sono strumenti importanti per la tracciabilità, ma in sede penale non possono sostituire l’onere dell’accusa di provare il delitto presupposto e la volontà dell’agente. Proteggere la presunzione di innocenza significa evitare che l’opacità tecnica diventi un sinonimo di illiceità e garantire che il diritto penale colpisca i fatti, non le scelte tecnologiche.
