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19 Maggio 2026

Tassazione delle cripto in Italia: come cambiano regole, aliquote e obblighi

Sintesi delle trasformazioni fiscali delle cripto in Italia e delle conseguenze operative per investitori e intermediari

Tassazione delle cripto in Italia: come cambiano regole, aliquote e obblighi

Negli ultimi anni la disciplina fiscale applicata alle cripto-attività in Italia ha subito un’evoluzione significativa, passando da un periodo di interpretazioni amministrative a una regolazione legislativa organica. Questo articolo ricostruisce i passaggi fondamentali, evidenziando le scelte normative più rilevanti e gli effetti pratici per i contribuenti, con particolare attenzione alle aliquote, alle agevolazioni e agli obblighi di monitoraggio.

L’obiettivo è offrire una guida chiara che metta in ordine cronologico gli interventi principali (Agenzia delle Entrate, Legge di Bilancio 2026, 2026 e 2026) e le conseguenze sul calcolo delle plusvalenze, sulla compensazione delle minusvalenze e sugli adempimenti come il Quadro RW e l’IVACA.

Il quadro fino al 2026

Prima del 2026 non esisteva una disciplina specifica per le valute digitali: l’Amministrazione finanziaria colmò il vuoto con atti di prassi come la Risoluzione n. 72/E del 2016, richiamando anche la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, sentenza Hedqvist) per assimilare, in via interpretativa, le criptovalute alle valute estere. In pratica, le plusvalenze erano considerate rilevanti se si verificavano condizioni temporali e soglie di valore (detenzione continuativa oltre sette giorni e importi superiori a 51.645,69 euro), mentre scambi immediati o importi inferiori erano spesso irrilevanti ai fini fiscali.

Interpretazioni e controversie

Su questo periodo pesa il dibattito sulla natura delle cripto: alcuni atti amministrativi le trattavano come valute estere, altri giudici — come la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo nella sentenza n. 573/2026 — hanno ritenuto che, ante riforma 2026, le plusvalenze potessero rientrare tra i redditi tassabili come strumenti finanziari. Tale pronuncia è contestata in dottrina e resta da valutare se diventerà orientamento costante.

La riforma del 2026 e le novità fondamentali

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 197/2026) ha introdotto una disciplina autonoma per le cripto-attività, inserendo una nuova lett. c-sexies nell’art. 67 del T.U.I.R. e prevedendo, in linea generale, un’imposta sostitutiva del 26% sui redditi derivanti da cessioni, permute e detenzioni di token non riconducibili a strumenti finanziari. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E/2026 ha chiarito esclusioni e limiti, richiamando la nozione di rappresentazione digitale di valore che non coincide con i security token regolati da MiFID II.

Permute, franchigia e limiti alla compensazione

Dal 2026 la permuta tra cripto della stessa natura è stata resa fiscalmente neutra, è stata introdotta una franchigia di 2.000 euro per periodo d’imposta e sono stati fissati limiti alla compensazione: le minusvalenze generate nel regime precedente non sono automaticamente imputabili a plusvalenze riconducibili alla nuova categoria, creando effetti di disallineamento tra periodi e regimi fiscali diversi.

Le misure 2026-2026: abolizione della franchigia, aliquote e agevolazioni

Con la manovra per il 2026 è stata eliminata la franchigia di 2.000 euro e, pur mantenendo temporaneamente l’aliquota al 26% per il 2026, è stata annunciata l’introduzione di un’aliquota maggiorata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2026) ha confermato l’entrata in vigore di una tassa sostitutiva al 33% sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, ma ha anche previsto una deroga: per i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al Regolamento MiCA l’aliquota agevolata resta al 26%.

Stablecoin in euro: trattamento particolare

I cosiddetti EMT denominati in euro (token ancorati all’euro con riserve in attività denominate in euro e custodite presso soggetti autorizzati UE) beneficiano di un regime più favorevole. La norma esclude inoltre la tassazione per la mera conversione tra euro e tali token e per il rimborso del valore nominale; tuttavia permangono dubbi interpretativi, ad esempio sulla possibilità di applicare l’agevolazione alle permute tra stablecoin diverse.

Impatto operativo: calcolo delle plusvalenze, obblighi e ISEE

Dal punto di vista pratico, la base imponibile si calcola come differenza tra corrispettivo o valore normale e costo o valore di acquisto, con regole di valorizzazione differenti (LIFO in regime dichiarativo, costo medio ponderato nel risparmio amministrato). Le plusvalenze e le minusvalenze si sommanno entro la stessa categoria (c-sexies) e le eccedenze negative possono essere riportate fino a quattro periodi. Inoltre, dal 2026 è obbligatorio indicare le cripto-attività nel Quadro RW, mentre per le comunicazioni periodiche e per chi non opera tramite intermediario sono previsti l’imposta di bollo e l’IVACA del 2 per mille.

Effetti sull’ISEE

Infine, la normativa del 2026 ha esteso la componente patrimoniale dell’ISEE alle giacenze in cripto-valute, potenzialmente influenzando l’accesso a prestazioni sociali agevolate e aumentando gli obblighi dichiarativi delle famiglie che detengono tali attività.

In sintesi, il percorso normativo italiano sulle criptovalute è diventato più strutturato ma anche più complesso: tra adeguamenti tecnici (MiCA, DAC8), scelte di politica fiscale (aliquota 33%) e obblighi di trasparenza (Quadro RW, IVACA), investitori e professionisti devono aggiornare prassi e sistemi contabili per garantire conformità e gestire correttamente l’impatto fiscale delle operazioni in criptovalute.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.