Le imprese che operano nelle Zone Economiche Speciali (ZES) Unica hanno nuove opportunità di beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in leasing. Con la risposta n. 169 del 3 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fondamentali per le aziende che acquistano beni strumentali attraverso contratti di locazione finanziaria.
Questa agevolazione è prevista dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che stabilisce che l’investimento non deve essere avviato prima del momento previsto dalle regole sugli aiuti di Stato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per verificare l’avvio dell’investimento, è rilevante la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Quando è ammesso il leasing
Nel caso analizzato, una società ha stipulato un contratto di leasing nel febbraio 2026 e ha ricevuto il bene nello stesso mese, prima della finestra prevista per la comunicazione preventiva. Tuttavia, l’Agenzia ha rilevato che il credito d’imposta ZES Unica copre anche il periodo 2026-2028 e che l’agevolazione segue criteri oggettivi, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Questo significa che le imprese possono beneficiare del credito d’imposta anche se hanno avviato il progetto di investimento prima della comunicazione preventiva, purché il contratto di leasing sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa.
Le regole per il 2026
La legge di bilancio 2026 ha esteso la disciplina del credito d’imposta ZES Unica agli investimenti realizzati negli anni 2026, 2027 e 2028. Questa estensione riguarda anche le zone assistite di Umbria e Marche, oltre ai territori già interessati dalla misura.
Tra gli investimenti agevolabili rientrano l’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione, oltre ad alcune categorie di investimenti immobiliari. Per gli investimenti realizzati nel 2026, le imprese devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle previste fino al 31 dicembre 2026.
La comunicazione preventiva va presentata dal 31 marzo al 30 maggio 2026, mentre la comunicazione integrativa deve essere trasmessa dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza. Queste scadenze sono fondamentali per usufruire del credito d’imposta e devono essere rispettate scrupolosamente.
Verifica dei beni per le aziende sanitarie
Per le aziende sanitarie che programmano nuovi investimenti, non esiste una categoria di beni automaticamente ammessa al credito d’imposta ZES. L’ammissibilità dipende dal soggetto che investe, dal settore effettivamente esercitato, dalla localizzazione della struttura produttiva, dal progetto di investimento iniziale e dalle caratteristiche del singolo bene.
In particolare, attrezzature cliniche, tecnologie informatiche, allestimenti, terreni, immobili e veicoli vanno esaminati prima dell’ordine. Un veicolo speciale impiegato nell’attività, come un’ambulanza o un mezzo con allestimento specifico, non è automaticamente agevolabile. Per la ZES, occorre verificare che l’impresa e l’investimento rientrino nell’ambito della disciplina territoriale vigente.
La regola ZES non usa un elenco di beni sanitari ammessi. L’articolo 16 del D.L. 124/2023 individua investimenti relativi all’acquisto, anche in locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nel territorio agevolato. Per un’azienda sanitaria, la domanda corretta non è se un’apparecchiatura, un sistema digitale o un allestimento sia ‘sanitario’, ma se sia nuovo, strumentale al progetto e destinato alla struttura produttiva che possiede i requisiti territoriali.
Le tecnologie possono richiedere un’analisi più precisa della configurazione contrattuale: acquisto diretto, leasing, servizi, manutenzione, componenti e costi accessori non hanno necessariamente il medesimo trattamento. La fonte stabilisce, per il leasing, che si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e che tale costo non comprende la manutenzione. È quindi prudente separare subito i documenti del bene da quelli relativi a servizi continuativi, assistenza o manutenzione.
Per immobili, ampliamenti e terreni, la norma ammette l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e l’acquisto di terreni; tuttavia il valore complessivo di terreni e immobili non può superare il 50 per cento del valore dell’investimento agevolato. Non basta quindi che un immobile sia utilizzato dall’impresa: occorre collegarlo in modo documentabile al progetto e verificarne il peso economico nel suo insieme.
Il caso dei veicoli merita una cautela autonoma. La norma esclude i soggetti che operano nel settore dei trasporti, salvo magazzinaggio e supporto ai trasporti, e richiede comunque beni ricompresi in un progetto iniziale destinato a una struttura produttiva. Da qui non deriva né un’ammissione né un’esclusione automatica di ogni veicolo speciale: devono essere chiariti attività prevalente, settore, funzione del mezzo, struttura servita e disciplina applicabile.



