Negli ultimi anni la tutela contro la perdita del lavoro involontaria ha trovato nuovi sbocchi giurisprudenziali: grazie a due ordinanze della Corte di Cassazione dell’11 marzo 2026, il confine tra dimissioni volontarie e dimissioni per giusta causa è stato precisato in relazione al mancato versamento dei contributi.
Il tema interessa direttamente chi lavora regolarmente e scopre ritardi o omissioni nei versamenti previdenziali che mettono a rischio la futura pensione e le prestazioni assistenziali.
Le sentenze non modificano la legge ma ne offrono un’interpretazione applicabile nella pratica: non tutte le dimissioni comportano la perdita del diritto alla NASpI, se è possibile dimostrare che l’inadempimento del datore ha inciso in modo grave e continuativo sul rapporto di lavoro. Parallelamente, la Corte ha precisato i limiti temporali per scegliere tra la NASpI e l’assegno di invalidità, avvertendo sul fatto che le circolari amministrative non possono sostituire la legge.
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Dimissioni per giusta causa: quando il mancato versamento è determinante
La prima questione affrontata riguarda il lavoratore che si era dimesso dopo 16 mesi in cui il datore non aveva versato i contributi. La Cassazione ha indicato che il mancato versamento non è una mera irregolarità amministrativa ma può costituire un grave inadempimento contrattuale che mina la fiducia tra le parti. Quando tale condotta è continuativa e strutturale, le dimissioni possono essere qualificate come per giusta causa, equiparando il lavoratore al caso di perdita involontaria dell’impiego e quindi al diritto alla NASpI.
Elementi probatori e limiti della tutela
Non è sufficiente un episodio isolato: la giurisprudenza richiede la prova della continuità dell’inadempimento, documentazione che attesti la durata e la ripetizione delle omissioni e l’incidenza sulle posizioni previdenziali. Prima di dimettersi conviene verificare l’estratto conto INPS, raccogliere buste paga e comunicazioni e procedere con una formale contestazione. Solo così si costruisce il quadro necessario per dimostrare la giustificazione delle dimissioni senza perdere l’indennità di disoccupazione.
NASpI e assegno di invalidità: quando si sceglie e perché conta il diritto, non la circolare
La seconda ordinanza affronta il tema della incompatibilità tra NASpI e assegno ordinario di invalidità. È noto che non è possibile percepire contemporaneamente le due prestazioni: però la novità giurisprudenziale riguarda il momento della scelta. L’INPS, con una propria circolare, pretendeva che l’opzione fosse esercitata al momento della domanda; la Cassazione ha invece ricordato che una circolare non può creare termini non previsti dalla legge, e quindi la scelta può essere esercitata anche successivamente senza che ciò comporti automaticamente la perdita del diritto, purché rispettati i requisiti normativi.
Implicazioni pratiche per il cittadino
Questo orientamento lascia un margine operativo a favore del lavoratore, che può valutare con più calma la convenienza tra le due prestazioni. Rimane però l’obbligo di rinunciare a una delle due in presenza di incompatibilità: la tutela non è automatica, ma la possibilità di differire la scelta riduce il rischio di errori procedurali imposti da circolari amministrative.
Contributo di licenziamento e numeri 2026: cosa sapere
Accanto agli aspetti giurisprudenziali, è utile ricordare le cifre aggiornate dall’INPS con la Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026. Per il 2026 il massimale mensile della NASpI è pari a €1.584,70, il contributo di licenziamento (il cosiddetto ticket) risulta pari a €649,72 per ogni anno di anzianità e il valore massimo del contributo è €1.949,16. Questi importi servono per calcolare gli obblighi a carico del datore nei casi di cessazione che danno diritto alla NASpI.
La combinazione tra chiarimenti della Cassazione (tra cui l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026) e i parametri numerici dell’INPS rende indispensabile un approccio documentale e prudente: raccogliere prove, verificare l’estratto conto, valutare consulenze legali e previdenziali. Le sentenze non trasformano tutte le dimissioni in dimissioni per giusta causa, ma aprono percorsi di tutela concreti per chi subisce omissioni gravi e prolungate nel versamento dei contributi.
