Le criptovalute rappresentano una parte sempre più rilevante del patrimonio personale, ma la loro natura digitale le rende particolarmente complesse da gestire in caso di successione. A differenza dei beni tradizionali, le criptovalute non lasciano traccia nei conti bancari o tra le carte del proprietario, rendendo difficile per gli eredi recuperarle.
La blockchain registra solo indirizzi e transazioni, senza identificare il titolare. Senza le chiavi private, gli eredi potrebbero conoscere l’esistenza delle criptovalute ma non riuscire a trasferirle, o addirittura non scoprirle affatto.
Wallet custodial e self-custody: le differenze
Esistono due principali modalità di custodia delle criptovalute: la custodia presso un intermediario e la self-custody. Nel primo caso, le criptovalute sono detenute attraverso un exchange o un prestatore di servizi. Gli eredi, dimostrata la propria qualità, possono attivare le procedure previste dall’operatore per accedere ai fondi.
Il Regolamento europeo MiCA ha introdotto regole uniformi per i prestatori di servizi in cripto-attività, rafforzando il quadro di vigilanza e protezione. Tuttavia, non ha creato una procedura successoria europea, né risolto i casi in cui il provider opera fuori dall’Unione.
Nel caso di wallet non custodial, il controllo dipende dalla private key o dalla seed phrase. Senza queste credenziali, il bene appartiene agli eredi ma resta economicamente inutilizzabile. Il Consiglio nazionale del Notariato ha segnalato la necessità di distinguere la titolarità delle risorse digitali dalle relative credenziali di accesso, evidenziando la mancanza di una disciplina organica dell’eredità digitale in Italia e in Europa.
Successione delle cripto-attività: aspetti civilistici e fiscali
Dal punto di vista civilistico, le cripto-attività con valore economico entrano nell’asse ereditario e sono soggette alle regole ordinarie della successione, comprese la tutela dei legittimari e le disposizioni testamentarie. Tuttavia, consegnare la seed phrase a un figlio o a una persona di fiducia non equivale ad attribuirgli validamente le criptovalute.
Sul piano fiscale, le cripto-attività devono essere considerate nella dichiarazione di successione, da presentare entro dodici mesi dall’apertura della successione. Si applicano le aliquote e le franchigie ordinarie, determinate dal rapporto tra il defunto e il beneficiario. La determinazione del valore può essere complessa, soprattutto quando i token sono negoziati su più piattaforme o registrano forti oscillazioni nelle ore vicine al decesso.
Il valore dichiarato assume rilievo anche per il futuro. In caso di successiva cessione da parte dell’erede, il costo fiscale delle criptovalute è costituito dal valore definito in successione. Una valutazione approssimativa può
Come pianificare la successione di un patrimonio in criptovalute
La pianificazione efficace deve tenere separati tre livelli: l’inventario, la destinazione giuridica e il protocollo di accesso. L’inventario deve includere le piattaforme utilizzate, gli indirizzi pubblici dei wallet, le tipologie di token e la documentazione utile a dimostrarne la provenienza.
La destinazione giuridica deve essere affidata a un testamento coerente con le quote riservate ai legittimari. Il protocollo di accesso deve indicare come reperire le credenziali senza inserirle direttamente nel testamento, documento destinato a circolare nella procedura successoria.
Le soluzioni possono prevedere la custodia separata delle istruzioni, l’intervento di un esecutore testamentario, sistemi crittografati o wallet multisignature, nei quali il trasferimento richiede l’utilizzo di più chiavi. Il protocollo deve essere aggiornato ogni volta che cambiano wallet, dispositivi o credenziali.
Nessuno strumento tecnico sostituisce però la pianificazione successoria. Chi può materialmente muovere i token non è necessariamente colui al quale essi spettano. Per i patrimoni tradizionali il problema principale è individuare il bene e attribuirlo agli eredi. Per le criptovalute esiste un passaggio precedente: renderle conoscibili e recuperabili.

