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Hedge fund più semplice il rimpatrio

Poco prima della partenza dello scudo fiscale parte terza è stato varato un provvedimento che rende molto più semplice il rimpatrio di una particolare tipologia di strumenti finanziari.
Nel decreto-legge noto come “salva-infrazione”, che contiene provvedimenti per l’attuazione ad obblighi comunitari, varato dal Governo lo scorso 14 settembre, all’articolo 14 è previsto che i proventi dei fondi comunitari non ammortizzati e assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti , situati nei paesi membri dell’UE e negli stati membri del SEE, siano assoggettati ad una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto per esercenti e imprese commerciali e a titolo d’imposta per tutti gli altri contribuenti, persone fisiche incluse.
Nella tipologia dei fondi comuni non ammortizzati rientrano ad esempio i titoli speculativi e gli hedge fund e i fondi riservati. La tassazione sarà sul realizzato, ovvero applicata ai proventi distribuiti e alla differenza tra prezzo di cessione e di acquisto. Il nuovo trattamento fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2010, elimina quindi una possibile remora al rimpatrio di questa tipologia di fondi, in quanto l’assoggettamento dei proventi a ritenuta da parte dell’intermediario italiano consentirà il loro mantenimento nel dossier “segreto” , trattandosi di accredito di reddito da capitale e plusvalenze realizzate riferibili a attività rimpatriate e tassati a titolo definitivo.

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