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Pagamento tasse criptovalute in Brasile: come funziona

Le criptovalute devono ancora essere regolamentate in Brasile. Le autorità finanziarie hanno rilasciato dichiarazioni in merito ai rischi posti da questo tipo di valuta e alla sua mancanza di garanzia da parte delle autorità monetarie e hanno avvisato che le società che commerciano in valute virtuali non sono regolamentate, supervisionate o autorizzate ad operare dalla banca centrale.  

Secondo le istruzioni del Segretariato federale delle entrate brasiliane, le valute virtuali devono essere dichiarate al Segretariato e le tasse devono essere pagate se i guadagni ottenuti dalla vendita di valute virtuali in un mese superano un certo importo. Di recente, una Istruzione Normativa emessa dalla Segreteria ha reso obbligatorio fornire alla Segreteria informazioni relative alle operazioni effettuate con criptovalute.

Finora, l’autorità fiscale brasiliana non ha fornito istruzioni dettagliate sulla tassazione dei token premio o dei token acquisiti tramite mining o staking o sul trattamento fiscale dei token ricevuti tramite airdrop e hard fork.

I. Introduzione

A. Dichiarazione sulla politica della banca centrale brasiliana n. 25.306 del 19 febbraio 2014

In data 19 febbraio 2014, la Banca Centrale Brasiliana (Banco Central do Brasil, BACEN) ha emesso il Policy Statement n. 25.306 sui rischi connessi all’acquisizione delle cosiddette “valute virtuali” o “valute crittografate” e alle transazioni effettuate con queste valute.   Lo scopo della dichiarazione era, tra l’altro, chiarire che le valute virtuali non devono essere confuse con la moneta elettronica ( moeda eletrônica ) come definita dalla legge n. 12.865 del 9 ottobre 2013, e suoi regolamenti. 

La “moneta elettronica” è definita all’articolo 6(VI) della Legge n. 12.865 come una risorsa immagazzinata in un dispositivo o sistema elettronico che consente all’utente finale di effettuare operazioni di pagamento nella valuta nazionale ( Real Brasiliano ).   La dichiarazione ha spiegato che, al contrario, le valute virtuali sono denominate in un’unità di conto diversa dalle valute emesse da governi sovrani e non sono archiviate in un dispositivo o sistema elettronico in valuta nazionale. 

Secondo la dichiarazione,

  • l’uso delle valute virtuali e l’applicazione delle normative applicabili ai sistemi finanziari e di pagamento sono stati oggetto di dibattito internazionale e annunci pubblici da parte delle autorità monetarie e di altre istituzioni pubbliche, con poche conclusioni concrete finora;
  • le valute virtuali non sono emesse o garantite da un’autorità monetaria;
  • questi beni virtuali non sono regolamentati o controllati dalle autorità monetarie di nessun paese;
  • non esiste un meccanismo governativo che garantisca il valore in valuta ufficiale di quegli strumenti denominati valute virtuali; e
  • BACEN sta monitorando l’evoluzione dell’uso di questi strumenti, nonché le relative discussioni nei forum internazionali, in particolare per quanto riguarda la loro natura, proprietà e funzionamento, al fine di adottare eventuali misure nella sua sfera di competenza legale, se necessario. 

B. Comunicato della Banca Centrale Brasiliana 31.379 del 16 novembre 2017

Il 16 novembre 2017, BACEN ha emesso il Comunicato 31.379 riaffermando che le valute virtuali non sono né emesse né garantite da alcuna autorità monetaria.  Il documento afferma inoltre che, sebbene le valute virtuali siano state oggetto di dibattiti internazionali e dichiarazioni di autorità sia monetarie che pubbliche, le organizzazioni internazionali non hanno finora ritenuto necessario regolamentare tali attività. In Brasile, per il momento, non sono stati rilevati rischi rilevanti per il Sistema Finanziario Nazionale. Tuttavia, la Banca centrale del Brasile rimane attenta all’uso delle valute virtuali e continua a seguire le discussioni internazionali in materia al fine di adottare le misure richieste, se necessario, nel rispetto dei mandati di altri organismi ed entità.

II. Tassazione

A. Imposta sul reddito delle persone fisiche

Un opuscolo preparato dal Segretariato federale delle entrate brasiliane (Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, RFB),   contenente domande e risposte sull’imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2019, include informazioni su come dichiarare le valute virtuali nella dichiarazione dei redditi di una persona e la relativa tassazione. 

Il documento afferma che le valute virtuali devono essere dichiarate. Spiega che le valute virtuali (bitcoin, ad esempio), sebbene non considerate come valuta nell’attuale quadro normativo, dovrebbero essere dichiarate nella scheda Attività e diritti come “altre attività”, poiché possono essere trattate come un’attività finanziaria. Deve essere indicato il valore di acquisizione dei beni. Questo tipo di “valuta” non ha un tasso di conversione ufficiale, perché non esiste un organo preposto al controllo della sua emissione, quindi non esiste una norma giuridica per la conversione degli importi ai fini fiscali. Tuttavia, il contribuente deve conservare la documentazione comprovante l’autenticità di questi valori. 

Una domanda nel libretto chiede se i guadagni ottenuti dalla vendita di valuta virtuale siano tassati. La risposta fornita indica che laddove i guadagni ottenuti dalla vendita di valute virtuali (bitcoin, per esempio) in un mese sono superiori a BRL 35.000,00 (circa US $ 6.573,63), questi sono tassati come plusvalenze, con aliquote progressive applicate, e reddito l’imposta deve essere pagata entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello della transazione. Il contribuente deve conservare la documentazione comprovante l’autenticità delle operazioni. 

B. Criptoasset

L’Istruzione Normativa n. 1888 emessa dalla RFB il 3 maggio 2019, crea l’obbligo di fornire alla RFB le informazioni relative alle operazioni effettuate con criptovalute e stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto.  Ai fini dell’Istruzione Normativa n. 1888 si forniscono le seguenti definizioni:

I – cryptoasset: la rappresentazione digitale del valore denominata nella propria unità di conto, il cui prezzo può essere espresso in valuta sovrana locale o estera, negoziata elettronicamente con l’utilizzo di crittografia e tecnologie di registrazione distribuita, che può essere utilizzata come mezzo di investimento, strumento di trasferimento di valori o di accesso ai servizi, e che non costituisce moneta a corso legale; e

II – exchange di criptovalute: la società ( pessoa jurídica ), anche non finanziaria, che offre servizi relativi a transazioni effettuate con criptovalute, inclusa l’intermediazione, negoziazione o custodia, e che può accettare qualsiasi mezzo di pagamento, comprese altre criptovalute.  

Tali definizioni sono comprese nel concetto di intermediazione di operazioni effettuate con cripto-attività, che è la fornitura di ambienti per effettuare acquisti e vendite di cripto-attività tra gli utenti di tali servizi.   

Secondo l’articolo 6,

[t]il conferimento dei dati è obbligatorio per:

I – l’exchange di criptovalute domiciliato fiscalmente in Brasile;

II – una persona fisica o giuridica residente o domiciliata in Brasile quando:

a) le operazioni sono effettuate su una borsa valori domiciliata all’estero; o

b) le operazioni non sono effettuate in permuta.  

Nel caso dell’articolo 6(II) di cui sopra, l’informazione deve essere fornita ogniqualvolta il valore mensile delle operazioni, da sole o congiuntamente, superi BRL 30.000,00 ( circa US $ 5.634,54 ).  

Ai sensi dell’articolo 6,

[l]’obbligo di fornire informazioni si applica a una persona fisica o giuridica che effettua una delle operazioni con criptovalute elencate di seguito:

I – acquisto e vendita;

II – scambio;

III – donazione;

IV – trasferimento di cryptoasset allo scambio;

V – ritiro di criptovalute dallo scambio;

VI – incarico temporaneo (affitto);

VII – pagamento in natura;

VIII – emissione; e

IX – altre operazioni che comportano il trasferimento di criptovalute.  

L’articolo 7 della Istruzione Normativa n. 1888 specifica le informazioni che devono essere fornite per ciascuna operazione,  mentre l’articolo 10 dettaglia le sanzioni applicabili alla persona fisica o giuridica che ometta di fornire le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 6, le fornisce oltre i termini previsti dall’articolo 8, o omette informazioni o fornisce informazioni inesatte, incomplete o non corrette. 

III. Trattamento fiscale dei premi di blocco

Come discusso nella Parte II.A., sopra, a quanto pare, i premi di blocco devono ancora essere chiaramente regolamentati in Brasile. Il trattamento fiscale previsto dall’autorità fiscale nel paese determina solo che i guadagni ottenuti dalla vendita di valute virtuali sono tassati se superano un determinato importo. Non sono state trovate informazioni specifiche in merito alla tassazione dei token premio, dei token acquisiti tramite mining o staking, o al trattamento fiscale dei token ricevuti tramite airdrop e hard fork.

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