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Scadenza invio 730/2023: termine spostato al 2 ottobre

L’invio del modello 730/2023, sia ordinario che precompilato, scade il 2 ottobre, come comunicato dalle Entrate in una nota stampa recente.

Per presentare il modello 730 ordinario, si può rivolgersi al sostituto d’imposta che fornisce assistenza fiscale, al Caf o a un professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 presso un Caf-dipendenti o un professionista abilitato. Il termine di presentazione del modello 730 ordinario è il 30 settembre, ma quest’anno è stato esteso fino al 2 ottobre a causa del fatto che il 30 settembre è un sabato. Quando si presenta il modello 730 tramite un Caf o un professionista, le Entrate controllano formalmente i dati dichiarati tramite l’intermediario, anche in riferimento ai dati della dichiarazione precompilata. È importante sottolineare che, in caso di errori, la sanzione del 30% è apposta a chi ha apposto il visto di conformità, a meno che non vi sia dolo o colpa grave da parte del contribuente. Gli intermediari sono tenuti a controllare tutti i documenti relativi agli oneri, compresi quelli presenti nella dichiarazione precompilata e non modificati, e ad archiviare copia della documentazione corrispondente.

Si ricorda che nel caso in cui il contribuente si presenti al sostituto d’imposta, è necessario consegnare il modello 730 ordinario precedentemente compilato.
Nel caso in cui la presentazione avvenga presso il Caf o un professionista abilitato, potrebbe essere richiesta durante la dichiarazione, informazioni sulla residenza anagrafica del dichiarante.

Ecco un breve riassunto delle novità presenti nel modello 730/2023, come descritto nelle istruzioni:

– Modifica dei livelli di reddito e delle aliquote: le aliquote IRPEF applicate per i redditi compresi tra 15.000 euro e 50.000 euro sono state ridotte. È stato anche esteso lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella n. 1 in Appendice)
– Modifica delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente: il limite di reddito per beneficare della massima detrazione per i redditi da lavoro dipendente è stato incrementato a 15.000 euro. È previsto un aumento di 65 euro nella detrazione se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in Appendice)
– Modifica delle detrazioni per i redditi di pensione: il limite di reddito per beneficiare della massima detrazione per i redditi di pensione è stato incrementato a 8.500 euro. È previsto un aumento di 50 euro nella detrazione se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in Appendice)
– Modifica delle detrazioni per i redditi assimilati e altri redditi: il limite di reddito per beneficiare della massima detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi è stato incrementato a 5.500 euro. È previsto un aumento di 50 euro nella detrazione se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in Appendice)
– Modifica del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche per i contribuenti con reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro, a condizione che determinate detrazioni superino l’imposta lorda
– Rimozione delle barriere architettoniche: dalla data del 1° gennaio 2022, è prevista una detrazione del 75% dell’importo delle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche negli edifici esistenti
– Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani sotto i 31 anni, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è prevista una detrazione del 20% sul canone di locazione. L’importo massimo della detrazione non può superare i 2.000 euro
– Credito d’imposta social bonus: è previsto un credito d’imposta del 65% dell’importo delle erogazioni liberali ai soggetti del terzo settore, da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo massimo del credito d’imposta non può superare il 15% del reddito complessivo
– Credito d’imposta per attività fisica adattata: è previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata, su richiesta presentata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate
– Credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili: è previsto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili. La richiesta può essere presentata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate
– Credito d’imposta per erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy: è previsto un credito d’imposta del 30% sull’importo delle erogazioni liberali in denaro alle fondazioni ITS Academy. Tale credito d’imposta aumenta al 60% se le erogazioni sono effettuate in province con tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale. Il credito d’imposta può essere utilizzato in tre quote annuali
– Credito d’imposta per bonifica ambientale: se si possiede l’attestazione rilasciata dal portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è possibile usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali a fini di bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici
– Destinazione dell’otto per mille: è possibile destinare l’otto per mille dell’IRPEF all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” a partire da quest’anno
– Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: a partire da quest’anno, i sostituti d’imposta che offrono assistenza fiscale possono trasmettere telematicamente le schede relative alle scelte senza l’intermediazione di un intermediario.

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