Il 31 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo n. 186, entrato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre, che riforma radicalmente la disciplina del sequestro e della confisca delle criptovalute. L’obiettivo è impedire che chi possiede le chiavi private possa sottrarre rapidamente i fondi, come avviene con i conti bancari tradizionali dove il denaro rimane bloccato in banca.
Il decreto che modifica il sequestro delle crypto
Il provvedimento prevede che, una volta disposti il sequestro, le criptovalute vengano trasferite al Fondo Unico Giustizia (FUG). Se il trasferimento tecnico non risulta possibile, la legge consente al giudice di ordinare misure alternative che garantiscano l’impossibilità di spostare o utilizzare gli asset. Il FUG funge da custode pubblico: le chiavi private sono custodite in modo sicuro e i portafogli rimangono inaccessibili al proprietario fino a una sentenza definitiva.
Come funziona il trasferimento al Fondo Unico Giustizia
In pratica, l’autorità giudiziaria, avvalendosi del nuovo articolo 12, ordina al gestore dell’exchange o al prestatore di servizi di bloccare le operazioni sospette e di consegnare le chiavi crittografiche al servizio dedicato del FUG. Qualora il portafoglio non sia tecnicamente trasferibile, la legge autorizza la creazione di un ambiente di custodia temporaneo gestito dal medesimo servizio pubblico, assicurando che nessuna transazione possa essere effettuata. Se la confisca non viene confermata, la normativa prevede la restituzione del valore con gli interessi maturati.
Le nuove regole di confisca per equivalente e per terzi
Oltre al sequestro, il decreto introduce la confisca per equivalente (articoli 240-ter e 240-quater). Quando il bene direttamente legato al reato non è confiscabile, il giudice può disporre il saccheggio di altri beni, anche di valore equivalente, appartenenti all’imputato o anche a un terzo che ne era consapevole. La norma è limitata a reati specifici – come criminalità organizzata, frodi informatiche, riciclaggio e corruzione – e richiede una valutazione della gravità del fatto e della situazione patrimoniale dell’interessato.
Vendita anticipata dei beni sequestrati
Gli articoli 10, 11 e 151-bis regolano la vendita anticipata di beni sequestrati che rischiano di deteriorarsi o di generare costi di custodia eccessivi. Il giudice, previa informativa al pubblico ministero e all’interessato, può disporre l’asta entro 15 giorni dalla comunicazione, con la possibilità di sospensione se la vendita potrebbe causare danni irreparabili. Il ricavato rimane vincolato al FUG e sarà destinato alla confisca o alla restituzione, a seconda dell’esito del procedimento.
Procedura di custodia e ruolo degli intermediari
Il nuovo articolo 14 istituisce, all’interno del FUG, un servizio pubblico di gestione delle cripto-attività. Il servizio, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce le modalità tecniche per la conservazione, la protezione delle chiavi e la eventuale vendita. Gli exchange e gli intermediari sono obbligati a collaborare fornendo dati, bloccando prelievi e segnalando operazioni illecite. Questa cooperazione è fondamentale, soprattutto per i sistemi decentralizzati, dove il controllo delle chiavi rappresenta l’unico modo per bloccare effettivamente il valore sequestrato.
Il decreto n. 186/2026 introduce un quadro normativo completo per il sequestro, la custodia e la confisca delle criptovalute, equiparando le procedure a quelle dei beni tradizionali e garantendo al contempo che gli asset digitali non possano sfuggire al controllo giudiziario. Le misure previste – dal trasferimento al Fondo Unico Giustizia alla confisca per equivalente, fino alla vendita preventiva – rappresentano una svolta decisiva per la lotta contro il riciclaggio e le attività illecite nel mondo crypto.



