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Tassazione criptovalute a Malta: come funziona

Il governo maltese ha promulgato una serie di leggi nel 2018 volte a fornire certezza normativa sull’uso e lo sviluppo delle criptovalute all’interno della sua giurisdizione. Le leggi forniscono un quadro attraverso il quale sono regolamentate le valute virtuali e gli individui o le entità che lavorano con esse. La tassazione delle criptovalute a Malta è determinata in base sia allo scopo che al contesto per cui vengono utilizzate le risorse. Pertanto, qualsiasi rendimento da criptoasset classificato come token finanziario viene trattato come reddito ai fini fiscali e l’imposta sulle plusvalenze può essere addebitata se il criptoasset soddisfa la definizione di titolo ai sensi dell’articolo 5 della legge sull’imposta sul reddito.

I. Introduzione

Il governo maltese ha incoraggiato attivamente lo sviluppo della criptovaluta e ha pubblicato molti documenti di consultazione e altri documenti che ne discutono la regolamentazione e lo sviluppo, con l’obiettivo di fornire “la certezza giuridica necessaria per consentire a questo settore di prosperare”.  Nel 2018 Malta ha adottato il Virtual Financial Assets Act, l’Innovative Technology Arrangement and Services Act, e il Malta Digital Innovation Authority Act.  L’intenzione alla base di queste leggi è fornire certezza normativa, proteggere coloro che investono in valute virtuali e incoraggiare lo sviluppo nel settore della tecnologia innovativa a Malta.  

II. Tassazione

Nel 2018 il Commissario per le entrate di Malta ha pubblicato una guida sulla tassazione dei beni della tecnologia di contabilità distribuita (DLT) che copre come l’imposta sul reddito, l’imposta di bollo e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) si applicano alle criptovalute. Le linee guida suddividono i token in diverse categorie:

  • token finanziari (token di sicurezza), che sono “Attività DLT che presentano qualità simili a azioni, obbligazioni, quote di organismi di investimento collettivo o derivati ​​e inclusi Strumenti finanziari”; 
  • Token di utilità, che sono “Risorse DLT la cui utilità, valore o applicazione è limitata esclusivamente all’acquisizione di beni o servizi esclusivamente all’interno della piattaforma DLT su o in relazione alla quale vengono emessi o all’interno di una rete limitata di piattaforme DLT”;  
  • Token ibridi, che sono una combinazione di token finanziari e di utilità, il cui trattamento dipende dal modo in cui viene utilizzato il token.  

La guida rileva che la tassazione di qualsiasi token “non sarà necessariamente determinata dalla sua categorizzazione, ma dipenderà dallo scopo e dal contesto in cui viene utilizzato”.  

Eventuali rendimenti derivanti da attività classificate come token finanziari devono essere trattati come reddito ai fini fiscali. I profitti, il valore di eventuali attività trasferite o il corrispettivo di qualsiasi transazione che coinvolga criptoattività devono essere determinati con riferimento al valore di mercato delle criptovalute. Il valore di mercato deve essere determinato facendo riferimento al tasso stabilito dalle autorità maltesi e, nei casi in cui questo non sia disponibile, facendo riferimento al prezzo medio quotato su borse valori alla data dell’operazione, o con altra metodologia ritenuta accettabile dall’Assessore alle Entrate. 

Le leggi sull’imposta sul reddito richiedono alle persone di mantenere registri adeguati e ciò si estende alle transazioni che coinvolgono beni DLT. Qualsiasi valore in queste attività deve essere determinato in conformità con la valuta che il contribuente utilizza per presentare il proprio bilancio.  

Eventuali pagamenti effettuati utilizzando criptovalute sono trattati allo stesso modo di qualsiasi altra valuta ai fini dell’imposta sul reddito e non vi è alcuna distinzione nel modo in cui vengono riconosciuti i ricavi o come vengono calcolati gli utili imponibili. Questo principio si applica a tutte le forme di remunerazione.
 In particolare:

Il rendimento derivato dal proprietario di token finanziari sulle sue partecipazioni, come pagamenti equivalenti a dividendi, interessi, premi ecc., In una criptovaluta o in un’altra valuta, o in natura, è trattato come reddito.  

Il trattamento fiscale del trasferimento di token finanziari dipende dal fatto che si tratti di un’operazione di trading o di un trasferimento di un capitale. I profitti derivanti dalle transazioni commerciali sono tassabili, ma le plusvalenze sono addebitabili solo se il token finanziario soddisfa la definizione di titolo ai sensi dell’articolo 5 della legge sull’imposta sul reddito.  I  trasferimenti effettuati nel corso dell’attività sono tassati come operazioni commerciali. Per aiutare a determinare se la transazione è una transazione commerciale o non commerciale, si applicano le norme sull’imposta sul reddito e può essere utilizzato il test “badge of trade” (un insieme di principi derivati ​​dalla giurisprudenza). Eventuali profitti derivanti dalla vendita di criptovalute acquisiti con l’intenzione di realizzare un profitto sono trattati come profitti di negoziazione.  

Se il trasferimento di criptovalute non è considerato nella natura di una transazione commerciale, si deve quindi determinare se le criptovalute soddisfano la definizione di titoli ai sensi dell’articolo 5 della legge sull’imposta sul reddito, che prevede:

“titoli” indica azioni e titoli e strumenti simili che partecipano in qualsiasi modo agli utili della società e il cui rendimento non è limitato a un tasso di rendimento fisso, quote di un organismo di investimento collettivo come definito nell’articolo 2 della Investimento Services Act, e quote e strumenti simili relativi alle attività assicurative a lungo termine collegate. 

Se le criptovalute soddisfano questa definizione, sono soggette all’imposta sulle plusvalenze. Le criptovalute che non soddisfano questa definizione non rientrano nell’ambito dell’imposta sulle plusvalenze.   Questa analisi si applica anche al trasferimento di token convertibili fino alla loro conversione in titoli. 

L’IVA viene applicata alle criptovalute secondo le disposizioni della legge sull’IVA.  

A. Estrazione

Non ci sono leggi o regole fiscali che si applicano specificamente all’estrazione di criptovalute a Malta. Le linee guida sul trattamento IVA della DLT rilevano che l’attività mineraria in genere non rientra nell’ambito dell’IVA a meno che il minatore non fornisca altri servizi:

Ai fini dell’IVA si verificherebbe un fatto generatore dell’imposta quando una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Inoltre, come stabilito dalla giurisprudenza, deve sussistere un nesso diretto tra il corrispettivo dovuto e la prestazione effettuata e, ove vi sia una prestazione reciproca tra il prestatore e il destinatario dei servizi.

Pertanto, se l’attività mineraria costituisce un servizio per il quale la compensazione ha la natura di monete coniate di recente, di norma non ha un destinatario particolare di tale servizio e, in tal caso, esula dall’ambito di applicazione dell’IVA poiché non vi sarebbe alcun nesso diretto tra il compenso ricevuto e il servizio reso e, non vi sarebbe alcuna prestazione reciproca tra un fornitore e un destinatario.

Al contrario, qualora i miner ricevessero un compenso per altre attività, come ad esempio per la fornitura di servizi connessi alla verifica di una specifica operazione per la quale viene addebitato uno specifico addebito a un determinato cliente, si scatenerebbe un evento imponibile ai fini IVA . In tal caso, nella misura in cui tale servizio sarebbe considerato effettuato a Malta, l’IVA maltese sarebbe applicabile all’aliquota normale. 

Sembra che non ci siano leggi o politiche fiscali specifiche sugli airdrop di criptovalute a Malta. L’imposta può essere addebitata a seconda delle circostanze dell’airdrop. Inoltre, non sembrano esserci leggi o politiche fiscali che si applicano allo staking o alla falsificazione di criptovalute a prova di puntata o ai fork nelle blockchain.

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