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Tassazione criptovalute in Italia: come funziona

Le autorità fiscali italiane trattano le criptovalute in modo simile alle valute estere.  [1]  Di conseguenza, i proventi da scambi speculativi tra criptovalute o da criptovalute a valute legali sono soggetti alle regole standard applicabili ai redditi derivanti da scambi di valute legali estere.  [2]  Queste regole si applicano anche ai “proventi derivanti da scambi di utili token”.  [3]  Il valore di mercato delle criptovalute deve essere segnalato annualmente “come se gli stessi beni fossero detenuti all’estero da persone fisiche/enti non commerciali residenti in Italia (l’omissione è potenzialmente passibile di una sanzione che va dal 3% al 15%).”  [4] 

Alcuni servizi di cambio di criptovaluta sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), così come i servizi standard relativi alle valute estere.  [5]  Tuttavia, la ricezione di nuovi token tramite mining è soggetta all’IVA. In sintesi, tutti i profitti delle criptovalute sono tassabili, ma non le transazioni crittografiche stesse.  [6] 

Di recente, la disponibilità domestica di criptovalute in Italia ha visto un forte aumento, poiché le banche locali hanno reso più facile l’accesso a Bitcoin per milioni di italiani, comprese aziende e aziende nei mercati finanziari.  [7]  È stato riferito che “circa 350 imprese nei settori della vendita al dettaglio e della ristorazione . . . accettano pagamenti in criptovalute, per un totale di 270 rivenditori italiani e 214 fornitori di servizi”.  [8]  Inoltre, ci sono circa 17 sportelli automatici (ATM) Bitcoin in tutta Italia, con Milano che ha il “più alto numero di ATM di criptovaluta”.  [9] 

Nel tentativo di combattere il commercio illegale di prodotti e servizi, l’autorità di regolamentazione italiana ( Commissione Nazionale per le Società e la Borsa , CONSOB) ha chiuso “sei siti Web di valuta estera e due siti di investimento in criptovalute e trading di derivati”.  [10] 

Tuttavia, e in termini generali, l’Italia sta attivamente prendendo provvedimenti per “diventare forse uno dei luoghi più cripto-friendly tra i più grandi paesi europei”.  [11] 

II. Quadro concettuale

Attualmente in Italia non esiste una legislazione completa sui criptoasset o sulle criptovalute, né sulla loro tassazione. Le autorità fiscali “applicano l’imposta sul reddito esistente e le regole di dichiarazione generalmente applicabili alle valute estere”.  [12] 

A. Valute virtuali (Cryptoasset) come valute Fiat estere

Ai fini fiscali, l’Italia considera le valute virtuali (cryptoasset) come valute legali estere.  [13] L’  Italia è tra i pochi Paesi che “non considerano gli scambi effettuati da persone fisiche un evento imponibile per il detentore della valuta virtuale”,  [14] a  meno che non siano considerati speculativi,  [15]  come sarà spiegato di seguito.

B. Trattamento dell’imposta sul reddito dei ricavi da transazioni di criptovaluta

In materia di tassazione delle società, le autorità fiscali italiane hanno stabilito che gli utili derivanti dal trading di criptovalute sono rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle società ( Imposta sul Reddito sulle Società ) e dell’imposta regionale sulla produzione ( Imposta Regionale sulle Attività Produttive ), e tali utili deve essere incluso nel bilancio di una società”.  [16] 

Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche, “i profitti generati dalla negoziazione di criptovalute sono considerati quelli derivanti dal commercio di FOREX [cambio estero] ai fini dell’imposta personale”.  [17]  Di conseguenza, “nella dichiarazione dei redditi annuale, le persone residenti in Italia devono specificare se hanno criptovalute detenute in portafogli elettronici, così come devono dichiarare se hanno denaro depositato su conti bancari esteri”.  [18] 

I ricavi da operazioni speculative in criptovalute sono soggetti alle stesse regole applicabili ai redditi derivanti da cambi in valute estere fiat, ovvero un’imposta sostitutiva fissa del 26% per i soggetti residenti in Italia, ed è inoltre soggetta all’imposta ordinaria sul reddito delle società per le imprese .  [19] Le  transazioni in criptovalute sono considerate speculative nelle seguenti situazioni:

(a) “quando durante l’anno fiscale e per almeno sette giorni consecutivi, la soglia di possesso delle valute virtuali supera circa 51.000 euro (circa 61.000 dollari USA);”

(b) “se il profitto derivante dalle negoziazioni supera € 51.646 (circa US $ 61.739) per sette giorni consecutivi;” e

(c) “le società soggette all’imposta sul reddito delle società devono pagare le tasse sui movimenti di cambio tra valute virtuali e valute legali”.  [20] 

Di conseguenza, in Italia la cessione del token per beni e servizi non dà luogo a un evento imponibile per il proprietario della valuta virtuale,  [21] in  quanto questo Paese “non considera un evento imponibile alcuna cessione in relazione al gettone».  [22] 

C. Trattamento IVA delle Valute Virtuali in Italia

In Italia, lo scambio di valute virtuali non è soggetto ad IVA,  [23]  sia che lo scambio “sia effettuato con valuta fiat o altre valute virtuali”.  [24]  Anche l’uso di valute virtuali per acquistare beni o servizi esula dal campo di applicazione dell’IVA.  [25]  Tuttavia, la ricezione di nuovi token tramite mining è soggetta all’IVA.  [26] 

D. Critiche all’attuale trattamento fiscale delle criptovalute

Esperti fiscali sollevano la critica che “le norme fiscali italiane standard applicabili alla valuta fiat non sono adatte per le criptovalute, che sono estremamente volatili, lungi dall’essere generalmente accettate come mezzo di pagamento e spesso difficili da convertire in valuta fiat (a causa del riciclaggio di denaro preoccupazioni condivise dalla stragrande maggioranza delle istituzioni finanziarie).”  [27] 

I critici sottolineano anche che “alla fine ciò potrebbe comportare una tassazione onerosa per competenza piuttosto che per cassa (come invece avviene per le valute legali).”  [28]  Inoltre, gli esperti sottolineano che “gli obblighi di rendicontazione annuale generalmente applicabili alle attività (finanziarie) detenute all’estero sono in contrasto con la natura delle criptovalute, che sono ovunque e da nessuna parte”.  [29] 

III. Quadro legislativo e normativo relativo alle transazioni di criptovaluta

A. Legge n. 58 del 2019

La Legge n. 58 del 2019 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un “Comitato FinTech”, composto da rappresentanti di tale Ministero, Banca d’Italia, Consob, Garante della concorrenza, Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia delle Entrate italiana”.  [30]  Compito del Comitato FinTech è quello di individuare “obiettivi specifici, definire piani di azione e adottare misure idonee ad agevolare la tecnofinanza, anche attraverso la cooperazione con partner esteri, proponendo misure statutarie e fungendo da referente tra gli attori del settore e le governo.”  [31] 

B. Decreto Legislativo n. 90 del 2017

Il Decreto Legislativo n. 90 del 2017 ha assoggettato i fornitori di valuta virtuale alla disciplina prevista per gli operatori di cambio valuta tradizionali.  [32]  In tal senso, il decreto legislativo n. 90 ha affidato al Ministero dell’economia e delle finanze l’emanazione di un decreto ministeriale recante modalità e tempistiche per lo svolgimento legale di tali attività su tutto il territorio nazionale.

Il decreto legislativo n. 90 contiene le seguenti definizioni:

  • Fornitori di servizi relativi all’uso della valuta virtuale : qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’uso, allo scambio, alla conservazione del valore (deposito o deposito) delle valute virtuali e alla loro conversione da o in valute a corso legale;  [33] 
  • Valuta virtuale : la rappresentazione digitale del valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica o necessariamente legata a una moneta a corso legale, che viene utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e che viene trasferita, archiviata e elettronica negoziato;  [34]  e
  • Altri Operatori Non Finanziari : Fornitori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali, limitati all’esecuzione della conversione di valute virtuali da o in valute fiat ( valute aventi corso forzoso ).  [35] 

I regolamenti imposti agli scambi di denaro tradizionali si applicano anche agli scambi di criptovalute, dando alle criptovalute lo stesso trattamento con la valuta estera.  [36] 

Gli esperti hanno criticato la definizione legale di criptovalute fornita dal decreto legislativo n. 90 come “rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica”,  [37]  poiché le valute estere sono fiat e, quindi, centralizzate e tassabili.  [38]  Un’ulteriore critica è che “le risorse conservate in criptovalute non sono tassabili poiché non sono conti esteri”.  [39] 

Nonostante le sue carenze, si prevede che la registrazione obbligatoria delle aziende che si occupano di criptovalute “faciliterà la tracciabilità in caso di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività illecite”.  [40] 

C. Risoluzione ministeriale del 2016

Una delibera ministeriale del 2016 emessa dall’Agenzia delle Entrate ( Agenzia delle Entrate ) disciplina alcuni aspetti del trattamento fiscale di bitcoin e altre valute cibernetiche e, in particolare, dà attuazione a una sentenza della Corte di Giustizia Europea,  [41]  che ha ritenuto che nessuna IVA “può essere imposto agli scambi di criptovalute in fiat e viceversa.  [42]  Pertanto, qualsiasi transazione che comporti lo scambio di criptovalute contro fiat non sarebbe imponibile ma, come spiegato sopra, ai fini dell’imposta sul reddito gli utili sono tassabili e le perdite sono deducibili su queste transazioni.  [43]  

D. Attuazione della Direttiva Antiriciclaggio (AML) (UE) 2018/843

Nel 2019, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2018/843,  [44]  e da allora “gli scambi di criptovalute e i fornitori di servizi sono soggetti agli standard di adeguata verifica della clientela e ai relativi obblighi di segnalazione delle transazioni sospette”.  [45]  Sempre nel 2019, è stato riferito che il Ministero delle finanze italiano stava valutando di “istituire un registro speciale per raccogliere informazioni dal mercato delle criptovalute in Italia”.  [46] 

IV. Fatture in sospeso su criptovalute

A. Bill of 2020 (Decreto Semplificazioni)

Il 7 febbraio 2020, il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute, che definisce la tecnologia blockchain e le tecnologie di registro distribuito. A partire da luglio 2020, l’Agenzia Italia Digitale stava predisponendo specifici standard tecnici per la compliance legale degli smart contract.  [47] 

B. Legge sulle criptovalute del 2016

In base a un disegno di legge sulle criptovalute presentato al Parlamento italiano nel 2016,  [48]  il governo avrebbe:

  • Vietare l’uso di tecniche di anonimizzazione totale nelle transazioni in relazione a pagatori, beneficiari e all’importo della transazione;  [49] 
  • Consentire l’utilizzo di criptovalute che comportano tecniche di totale anonimizzazione solo quando sono dotate di meccanismi di riconoscimento delle operazioni di conversione in uscita, purché siano a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali secondo le modalità stabilite dalla legge;  [50] 
  • Proibire l’istituzione di fornitori di servizi di cambio di criptovaluta con totale anonimizzazione nonché l’offerta, promozione o facilitazione dell’accesso, in qualsiasi modo, a servizi di cambio di valuta con totale anonimizzazione che sono stati stabiliti all’estero;  [51] 
  • Consentire l’operatività dei fornitori e l’offerta di servizi di cambio solo quando questi siano dotati di meccanismi di riconoscimento delle operazioni di conversione in uscita, purché a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali secondo le modalità stabilite dalla legge;  [52] 
  • richiedere ai cambiavalute pseudonimi di bloccare ogni conversione in altra criptovaluta proveniente da servizi di anonimizzazione inseriti in un elenco previsto dalla legge, e di comunicare agli organi di vigilanza competenti gli estremi identificativi dei soggetti richiedenti le operazioni di cambio valuta;  [53] 
  • Richiedere all’autorità competente istituita con decreto ministeriale di pubblicare e mantenere aggiornato, in collaborazione con organizzazioni internazionali aventi ruolo analogo, l’elenco dei servizi di anonimizzazione delle criptovalute pseudonimizzate;  [54] 
  • Incaricare il Ministero dell’Economia e delle Finanze di emanare un apposito decreto contenente istruzioni operative per la pianificazione e il controllo, da parte delle competenti autorità di vigilanza, dell’utilizzo di criptovalute con totale anonimizzazione diverse da quelle indicate nel disegno di legge, al fine di contrastarne l’utilizzo e diffusione, nonché per disciplinare l’esercizio, l’offerta e la promozione di servizi di anonimizzazione delle criptovalute sotto forma di pseudonimi diversi da quelli previsti in bolletta;  [55]  e 
  • Stabilire sanzioni di multe e reclusione per la violazione dei divieti relativi alle criptovalute.  [56] 

V. conclusione

Il regime fiscale in Italia per le criptovalute decentralizzate come Bitcoin non è chiaro. Come ha affermato un ex ministro dell’economia e delle finanze:

È il futuro e non puoi fermarlo. Detto questo, Bitcoin non ha uno status giuridico chiaro, e questo è chiaramente un ostacolo. Secondo le regole contabili, è un bene che dovresti mettere nei tuoi bilanci. Ma se si tratta di un bene da mettere in bilancio, va applicata l’IVA al momento della vendita? È ancora un’area di grande incertezza.  [57] 

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