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23 Settembre 2026

Come funziona la confisca cripto-attività dopo il decreto 2026

Scopri le regole del nuovo decreto che rende le criptovalute soggette a sequestro, anche attraverso la confisca per equivalente.

Come funziona la confisca cripto-attività dopo il decreto 2026

Il 16 settembre 2026 il Consiglio dei ministri ha ratificato il decreto legislativo volto a recepire la direttiva UE 2024/1260. L’obiettivo è rendere operativo, a livello nazionale, il quadro europeo di recupero e confisca dei beni con particolare attenzione alle nuove forme di capitale digitale. Il provvedimento introduce una serie di strumenti che consentono di bloccare, trasferire e, se necessario, confiscare le cripto-attività anche quando queste sono nascoste dietro strutture societarie complesse o mediante l’uso di prestanome.

Procedura di sequestro e trasferimento delle cripto-attività

Il nuovo testo prevede che il sequestro delle criptovalute avvenga mediante il trasferimento delle cripto-attività verso un conto controllato dallo Stato. Quando la natura tecnica lo permette, le chiavi private vengono consegnate al Fondo unico giustizia che le custodisce fino a quando il giudice non emetta una decisione definitiva. Questa modalità assicura l’indisponibilità immediata del bene digitale, evitando che il soggetto indagato possa spostare o liquidare le risorse prima del completamento del procedimento.

Gestione delle chiavi segrete e ruolo del Fondo unico giustizia

Le chiavi crittografiche, una volta acquisite dalle autorità, sono depositate in un vault digitale gestito dal Fondo unico giustizia, un organismo creato appositamente per garantire la massima sicurezza e la trasparenza delle operazioni. Il decreto stabilisce che, fino al pronunciamento della sentenza, le chiavi non possono essere richieste né dal proprietario né da terzi, assicurando così che il valore delle cripto-attività rimanga bloccato e sotto controllo giudiziario.

Confisca per equivalente: estensione a prestanome e beni di valore equivalente

Una delle innovazioni più rilevanti è la disciplina della confisca per equivalente. Quando il bene originario non è più reperibile – perché venduto, trasferito o nascosto – la misura colpisce un bene di valore analogo presente nella disponibilità del reo, anche se intestato a un prestanome. Il legislatore ha così ampliato il raggio d’azione del sequestro, includendo non solo i beni strumentali al reato, ma anche tutti gli oggetti o somme di denaro che possano compensare economicamente la perdita patrimoniale causata dal reato.

Reati che attivano la misura e ruolo del giudice

La confisca per equivalente si applica a una lista di reati gravi, quali mafia, terrorismo, traffico di armi, reati sessuali su minori, ma anche reati informatici, ambientali, abusi di mercato, corruzione, riciclaggio e immigrazione clandestina. Il giudice, nella sentenza, deve indicare con precisione i beni oggetto di confisca o il valore monetario da corrispondere, motivando il calcolo in modo dettagliato. Inoltre, la misura è prevista anche in caso di patteggiamento, garantendo l’efficacia dell’intervento patrimoniale indipendentemente dal metodo di chiusura del processo.

Indagini patrimoniali e gestione dei beni prima della sentenza

Il nuovo decreto consente al pubblico ministero di effettuare indagini patrimoniali integrative in qualsiasi fase del procedimento, anche dopo la chiusura dell’udienza preliminare. L’obiettivo è scoprire ulteriori beni, denaro o utilità da sottoporre a confisca obbligatoria. Qualora un bene sequestrato sia deperibile o comporti costi eccessivi di custodia, la legge autorizza la sua vendita anticipata, sostituendo il valore ricavato al bene originario nella procedura di confisca.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.