Nel mondo digitale, l’apparenza spesso inganna. Alcuni influencer, noti come finti guru costruiscono false immagini di successo per vendere corsi online. Ma cosa succede quando questa pratica diventa una truffa?
La legge italiana è chiara: chi costruisce una vetrina dorata del tutto artificiale per ingannare gli utenti e intascare profitti illeciti commette un reato. Vediamo come funziona questa pratica e quali sono le conseguenze legali.
La costruzione dell’inganno
I finti guru della finanza utilizzano vari stratagemmi per apparire ricchi e di successo. Noleggiano auto di lusso, jet privati e ville con piscina per pochi giorni, scattano foto e pubblicano contenuti sui social media per costruire una falsa immagine di ricchezza. L’obiettivo è convincere i follower che la loro ricchezza deriva da infallibili strategie di business, per poi vendere costosi pacchetti formativi.
La legge italiana, all’articolo 640 del Codice Penale, sanziona chiunque ottiene un profitto ingiusto con artifizi o raggiri. Nel mondo digitale, l’artifizio prende forma attraverso la pubblicazione di contenuti irreali. L’influencer costruisce una falsa rappresentazione della realtà nella mente della vittima, inducendola a credere che la ricchezza derivi da strategie di business infallibili.
Elementi del reato
Per contestare il delitto di truffa, i magistrati devono accertare la presenza simultanea di elementi precisi:
- Artifizi o raggiri come la falsa esibizione di beni di lusso a scopo persuasivo;
- Induzione in errore degli utenti in virtù di una narrazione mendace;
- Atto di disposizione patrimoniale ovvero il pagamento volontario del cliente;
- Profitto ingiusto per il venditore e danno economico certo per la vittima.
La giurisprudenza è chiara: l’ingenuità del cliente non salva il truffatore. La Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 7461 del 25 febbraio 2026, precisa che la mancanza di diligenza della persona offesa non cancella mai l’illecito. Il reato si consuma perché l’inganno risulta idoneo a far cadere in trappola il consumatore.
Un caso pratico: la truffa contrattuale sui social
Immaginiamo un giovane che investe i suoi risparmi per acquistare un video corso sul trading di criptovalute. Egli compie l’acquisto perché il venditore si mostra ogni giorno a bordo di un jet privato e attribuisce quel tenore di vita miracoloso alle tecniche spiegate nel manuale in vendita. Se il giovane avesse saputo che l’aereo era noleggiato per poche ore al solo fine di girare lo spot, non avrebbe mai versato un centesimo.
Anche se il corso contiene nozioni tecniche formalmente corrette, la violazione della legge sussiste comunque in pieno. La Suprema Corte, Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 34820 del 20 settembre 2026, stabilisce che la truffa contrattuale si materializza per il solo fatto che l’utente stipula un contratto che, in assenza della finta ricchezza esibita, non avrebbe mai accettato.
Aggravanti informatiche e intervento dell’Antitrust
Il conto da pagare per i finti ricchi dei social può lievitare in presenza di circostanze specifiche. La legge prevede un aumento di pena severo, con la reclusione da uno a cinque anni, se il colpevole agisce a distanza tramite strumenti telematici idonei a nascondere la propria identità (Articolo 640, comma 2, numero 2-ter, del Codice Penale).
Le azioni descritte rientrano a pieno titolo nelle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, vietate in modo rigoroso dal legislatore (Articolo 21 del D.Lgs. n. 206/2005, noto come Codice del Consumo). Questa doppia qualificazione apre la strada all’intervento diretto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pronta a irrogare sanzioni amministrative pesantissime in totale autonomia rispetto alle indagini della magistratura.
Le criptovalute e il mondo islamico
Nel frattempo, il mondo delle criptovalute continua a suscitare dibattiti anche nel mondo islamico. Mufti Muhammad Taqi Usmani, presidente di Wifaq-ul-Madaris Al-Arabia Pakistan, ha emesso una fatwa relativa al tema delle criptovalute e del loro utilizzo per i pagamenti.
Usmani, una voce autorevole nel mondo islamico, ha chiarito che le criptovalute non possono essere considerate maal e, quindi, una ricchezza o proprietà. Questa regola vale per tutti i token e anche per le stablecoin, legate al dollaro statunitense.
Gli studiosi islamici sono divisi sull’utilizzo delle criptovalute. Si tratta di un tema di grande attualità nel mondo islamico anche per via del fatto che le cripto non riguardano più una nicchia di utenti, ma sono molto diffuse e accettate anche per gli acquisti di prodotti e servizi.
Il Regno Unito e la tokenizzazione degli asset
Nel Regno Unito, si sta cercando di colmare un gap importante nel mondo della tokenizzazione degli asset. Un report che finirà sul tavolo del Cancelliere del Regno propone un piano in sei diversi passi, che vedrà la partecipazione di 50 delle più rappresentative aziende del settore finanziario e crypto.
Tra le aziende coinvolte ci sono Ripple, Coinbase, Kraken, BlackRock, Goldman Sachs, Cboe, Citadel, Clearstream e Deutsche Bank. Il documento indica 10 priorità sulle quali concentrare gli sforzi, tra cui la certezza del quadro legale, la tokenizzazione degli asset e l’infrastruttura per i pagamenti wholesale.
Il Regno Unito ha percepito un certo ritardo accumulato nei confronti di USA e altre giurisdizioni. Il documento finirà ora sulla scrivania del Cancelliere del Regno, che dovrebbe dare il via ai lavori. Si procederà con nove diversi gruppi di azione, che guarderanno agli aspetti legali, del crimine finanziario e della resilienza.


