Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha potenziato i propri strumenti di indagine, arrivando a esaminare i movimenti bancari dei contribuenti anche a distanza di cinque anni dal periodo di imposta. Grazie a sistemi di data mining e a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale la Direzione finanziaria incrocia le dichiarazioni dei redditi con l’Anagrafe dei rapporti finanziari creando una mappa dettagliata delle incongruenze tra stile di vita, versamenti in contante e imponibile dichiarato.
Il quadro normativo e le recenti pronunce della Corte
La legittimità dell’utilizzo retroattivo di questi strumenti è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato legale l’applicazione dei software di analisi anche sui periodi d’imposta già chiusi. La normativa prevede che l’avviso di accertamento venga notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, con un’estensione a sette anni in caso di omissione totale. Nei casi di reati fiscali particolarmente gravi, i termini possono essere ulteriormente prorogati.
Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catania (2977/2026)
Il 31 marzo 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha emesso la sentenza n. 2977/2026, confermando la possibilità di ricorrere ai dati dell’Archivio dei rapporti finanziari per controlli retroattivi su periodi antecedenti al 2020, data di entrata in vigore della legge n. 160/2019. Il caso esaminato riguardava un socio accomandatario con versamenti per un totale di € 86.763 contro un reddito dichiarato di soli € 647. La Corte ha ritenuto la procedura procedurale e non sostanziale, quindi non retroattiva, legittimando l’analisi dei dati anche per l’anno 2018.
Quali comportamenti attivano gli allarmi del Fisco
Gli algoritmi di rischio si accendono di fronte a tre tipologie di anomalie ricorrenti: versamenti frequenti di contante da parte di soggetti privi di partita IVA o di giustificativi commerciali; bonifici in entrata con causali vaghe o poco coerenti con il profilo del beneficiario; e uso promiscuo del conto personale per movimentare somme riconducibili a un’attività d’impresa. Superata la soglia di € 5.000 mensili, anche frazionata, la banca è obbligata a richiedere chiarimenti e, in assenza di risposte soddisfacenti, a segnalare l’operazione all’UIF.
Il semplice splitting di piccoli versamenti per stare sotto la soglia non inganna il sistema: gli algoritmi identificano rapidamente schemi di evasione e aumentano il profilo di rischio del contribuente.
Come difendersi: la documentazione come unica arma
In caso di accertamento il carico della prova ricade interamente sul contribuente. È indispensabile fornire estratti conto integrali con data certa, indicare con precisione l’identità dell’ordinante e allegare documenti che dimostrino la natura non imponibile delle somme (es. regali documentati, prestiti familiari con scrittura privata, provvedimenti di tassazione alla fonte). La normativa prevede la presunzione di redditività per ogni accredito non giustificato, perciò la mancanza di prova porta a sanzioni che possono raddoppiare l’imposta dovuta.
Un altro riferimento è la decisione della Cassazione n. 17447/2024, che ha riconosciuto la legittimità della cartella di pagamento emessa senza preventiva comunicazione di irregolarità, qualora il debito scaturisca da mancato versamento di somme già dichiarate.
Per minimizzare i rischi è consigliabile separare rigorosamente i conti personali da quelli aziendali, utilizzare causali dettagliate per ogni bonifico (es. “prestito fracazzo 2024 – padre”) e conservare ogni documento di supporto per almeno cinque anni. In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi a un professionista fiscale prima che l’Agenzia delle Entrate apra un fascicolo di verifica.



