Il panorama fiscale italiano per le cripto-attività ha subito una serie di modifiche negli ultimi anni, culminate con la Legge di bilancio 2025. Queste novità incidono sia sui privati che sulle imprese, ridefinendo le aliquote, le soglie di esenzione e gli obblighi di comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate.
Fino al 2024, i guadagni realizzati tramite la vendita di Bitcoin, Ethereum o altri token erano rilevanti solo se la somma delle plusvalenze superava i 2.000 euro annui. Con l’intervento legislativo del 2025, tale soglia è stata soppressa e le nuove aliquote sono state fissate per due periodi distinti: 2025 e 2026.
Aggiornamenti normativi 2025-2026
Dal 1° gennaio 2025 le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono tassate con un’imposta sostitutiva del 26%. Questa aliquota si applica a tutte le plusvalenze realizzate nel 2025, indipendentemente dall’importo, poiché la precedente franchigia di 2.000 euro è stata abolita.
Aliquota sulle plusvalenze nel 2026
A partire dal 1° gennaio 2026 il regime cambia nuovamente: l’imposta sostitutiva sale al 33% per le plusvalenze e per gli altri proventi derivanti da cripto-attività. L’unica eccezione riguarda gli e-money token denominati in euro, che rimangono soggetti all’aliquota del 26% se soddisfano i requisiti posti dalla normativa e dal regolamento MiCAR.
Imposta sul valore delle cripto-attività
Oltre all’imposta sulle plusvalenze, è stata introdotta una tassazione annuale pari al 2 per mille del valore delle cripto-attività detenute. L’onere è dovuto anche in assenza di vendita, a condizione che il contribuente detenga un portafoglio o un servizio custodializzato.
Obblighi dichiarativi e impatto della DAC8
Il 2026 segna l’entrata in vigore del sistema europeo DAC8, basato sullo standard OCSE CARF. I fornitori di servizi relativi alle criptovalute sono tenuti a raccogliere informazioni sugli utenti e a trasmetterle all’Amministrazione finanziaria, con i primi scambi di dati attesi nel 2027.
Monitoraggio e comunicazioni fiscali
Tutti i titolari di cripto-attività devono compilare il quadro RW del Modello Redditi o il quadro W del 730, riportando il valore all’inizio e alla fine dell’anno di detenzione. Non esiste più una soglia minima di segnalazione: anche un portafoglio con pochi centesimi deve essere indicato.
Dichiarazione delle plusvalenze
Le plusvalenze realizzate nel 2025 vengono dichiarate nel modello presentato nel 2026, con aliquota del 26%. Quelle generate nel 2026 saranno soggette al 33% e dovranno comparire nella dichiarazione del 2027. In entrambi i casi, è necessario documentare costi di acquisto, commissioni e valore di realizzo per ciascuna operazione.
Operazioni fiscalmente rilevanti
Non tutte le transazioni con cripto-attività generano un obbligo tributario. La loro rilevanza dipende dalla natura dell’operazione:
- Vendita in euro o altra valuta fiat può produrre plusvalenza o minusvalenza.
- Pagamento di beni o servizi è considerato una cessione a titolo oneroso e può determinare una plusvalenza imponibile.
- Staking, lending e mining le ricompense sono soggette a tassazione come redditi di capitale o di impresa, a seconda della continuità dell’attività.
- Scambio crypto-crypto la permuta è imponibile solo se le due cripto-attività hanno funzioni o caratteristiche diverse, o se una delle due è un token stabile o di tipo e-money.
- Trasferimenti tra wallet personali in genere non costituiscono cessione, ma vanno documentati per dimostrare la continuità della proprietà.
- Airdrop e distribuzioni gratuite la ricezione è tassabile al momento della successiva cessione, con valore di acquisizione pari al fair market value al momento dell’arrivo.
Per ciascuna di queste situazioni è fondamentale conservare estratti conto, hash delle transazioni, documenti di acquisto e eventuali fatture, così da poter dimostrare la correttezza dei calcoli in caso di verifica dell’Agenzia delle Entrate.



