Il mondo delle criptovalute è sempre più al centro dell’attenzione delle autorità giudiziarie, soprattutto quando si tratta di autoriciclaggio. Un recente caso esaminato dalla Corte di cassazione ha chiarito quando l’uso di servizi di mixing può configurare questo reato.
La sentenza n. 26731/2026, depositata il 16 luglio 2026, riguarda un sequestro preventivo per reati tributari e autoriciclaggio. Il procedimento ha coinvolto operazioni di trading su cripto-attività, rapporti con diversi exchange e l’utilizzo di più wallet digitali.
Il caso esaminato dalla Cassazione
Le indagini hanno ricostruito un’attività di trading su criptovalute, con movimentazioni attraverso vari exchange e wallet. Per il 2026, il Tribunale aveva accertato un imponibile di 586.638,28 euro e un’imposta non versata di 152.525,95 euro. Le contestazioni riguardavano l’omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e l’autoriciclaggio.
La difesa ha sostenuto che la movimentazione delle criptovalute non poteva integrare un autonomo autoriciclaggio, in quanto coincidente con la condotta di sottrazione fraudolenta. Inoltre, ha contestato l’applicabilità dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000 in assenza di una riscossione già avviata.
Le plusvalenze da bitcoin e l’obbligo impositivo
La Cassazione ha richiamato la sentenza n. 20740 del 28, ribadendo che le plusvalenze derivanti da operazioni speculative su Bitcoin potevano costituire materia imponibile anche prima dell’introduzione della legge n. 197/2026. La disciplina del 2026 ha dettagliato ulteriormente le cripto-attività, ma non ha introdotto un nuovo obbligo impositivo sulle plusvalenze speculative.
La Corte ha confermato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000, è un reato di pericolo. Non è necessario che sia già iniziata una procedura di riscossione coattiva. È sufficiente che la condotta sia idonea a rendere inefficace l’attività di recupero dell’Amministrazione finanziaria.
Il ruolo del mixing nel reato di autoriciclaggio
Un passaggio centrale della decisione riguarda il rapporto tra il profitto del reato tributario e la successiva condotta di autoriciclaggio. La Cassazione ha affermato che il risparmio di spesa derivante dall’evasione fiscale può costituire un’“utilità proveniente da altro delitto” ai fini dell’articolo 648-ter.1 c.p.
Nel caso concreto, il Tribunale ha attribuito rilievo al trasferimento delle criptovalute da un wallet ordinario a un servizio di mixing. Questo sistema è stato utilizzato per offuscare la tracciabilità delle transazioni e rendere più difficile il collegamento tra indirizzi di origine e destinazione.
La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che ha individuato nella condotta un “illecito trasformativo”. Le risorse provenienti dal reato presupposto vengono impiegate, sostituite o trasferite assumendo una diversa destinazione economica. Non è necessario che la provenienza illecita diventi impossibile da ricostruire. È sufficiente un concreto ostacolo alla sua identificazione.
Le cripto-attività come beni
La Corte ha qualificato le cripto-attività come beni smaterializzati, economicamente valutabili e trasferibili, suscettibili di formare oggetto di diritti. Le criptovalute possono quindi rientrare tra le utilità interessate dalle condotte previste dall’articolo 648-ter.1 c.p.
Dalla sentenza emerge che, nella fase cautelare, il trasferimento in criptovalute di utilità provenienti da un reato tributario e il successivo utilizzo di servizi di mixing possono integrare il fumus dell’autoriciclaggio. Questo quando le operazioni sono concretamente idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle risorse.
La Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



