La compilazione del modello Redditi 2026 può risultare complessa, soprattutto quando si tratta di dichiarare le plusvalenze derivanti da investimenti in azioni e criptovalute. Un cliente di uno studio fiscale ha recentemente posto un quesito riguardo alla necessità di indicare tali importi nel dichiarativo, in particolare per le operazioni effettuate tramite la piattaforma Trade Repubblic.
In questo articolo, esploreremo le normative vigenti e le differenze tra i regimi fiscali applicabili a questi due tipi di investimenti, fornendo chiarimenti utili per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.
Plusvalenze su azioni: regime amministrato e dichiarativo
Per quanto riguarda le plusvalenze su azioni è fondamentale distinguere tra il regime amministrato e quello dichiarativo. Nel primo caso, le plusvalenze sono già soggette a ritenuta alla fonte da parte dell’intermediario finanziario, come Trade Repubblic, e quindi non devono essere dichiarate nuovamente nel modello Redditi. Questo regime semplifica notevolmente la compilazione della dichiarazione dei redditi, poiché l’onere della dichiarazione è già stato assolto dall’intermediario.
Tuttavia, se le plusvalenze su azioni sono state realizzate in regime dichiarativo è necessario indicarle nel quadro RT del modello Redditi. Questo regime è applicabile, ad esempio, quando l’investitore ha scelto di gestire autonomamente i propri investimenti senza l’intervento di un intermediario che applichi la ritenuta alla fonte.
Criptovalute: regime dichiarativo obbligatorio
Le criptovalute rappresentano un caso a parte, poiché sono soggette a un regime dichiarativo obbligatorio. Ciò significa che tutte le plusvalenze realizzate dalla vendita di criptovalute devono essere indicate nel quadro RT del modello Redditi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, come Trade Repubblic. Questa disposizione è stata introdotta per garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie legate alle valute virtuali.
È importante sottolineare che le criptovalute sono considerate beni immateriali e, come tali, sono soggette a tassazione sulle plusvalenze. La normativa fiscale italiana prevede che le plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute siano tassate con un’aliquota del 26%, applicata sul differenziale positivo tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.
Esempi pratici e casi particolari
Per chiarire ulteriormente, consideriamo alcuni esempi pratici. Supponiamo che un investitore abbia acquistato azioni per un valore di 10.000 euro e le abbia vendute per 12.000 euro. Se l’operazione è stata effettuata in regime amministrato la plusvalenza di 2.000 euro è già stata soggetta a ritenuta alla fonte e non deve essere dichiarata nuovamente. Tuttavia, se l’operazione è stata effettuata in regime dichiarativo la plusvalenza deve essere indicata nel quadro RT.
Nel caso delle criptovalute, se un investitore ha acquistato Bitcoin per un valore di 5.000 euro e li ha venduti per 7.000 euro, la plusvalenza di 2.000 euro deve essere dichiarata nel quadro RT, indipendentemente dal regime fiscale applicato. Questo perché le criptovalute sono soggette a un regime dichiarativo obbligatorio.
Per le azioni è fondamentale distinguere tra il regime amministrato e quello dichiarativo mentre per le criptovalute è obbligatorio indicare tutte le plusvalenze nel quadro RT. In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare un professionista del settore per evitare errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi.



