Negli ultimi mesi la Suprema Corte ha annunciato due pronunce che rimettono al centro del dibattito il credito alle imprese in difficoltà. L’ordinanza 7134/2026, emessa il 25 marzo 2026, e la successiva 25533/2026, del 18 settembre 2026, offrono una lettura approfondita della responsabilità bancaria e delle implicazioni delle garanzie pubbliche quando il finanziamento non risponde a criteri di sostenibilità.
Le decisioni si inseriscono in un contesto dove, da anni, le autorità giudiziarie cercano di discriminare tra supporto reale a imprese in ristrutturazione e pratiche di prolungamento artificiale del dissesto. Il risultato è una bussola giuridica per le banche, i creditori e gli enti pubblici che garantiscono il credito.
Ordinanza 7134/2026: il caso del finanziamento a impresa già in dissesto
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda una società che, nel 2020, aveva già manifestato gravi segnali di insolvenza. Nonostante ciò, la banca ha concesso ulteriori risorse, parte delle quali è stata impiegata per cancellare un debito pregresso verso la stessa banca. La sentenza ha stabilito che tale operazione non può essere riconosciuta come credito valido perché serve esclusivamente a mascherare il dissesto.
Nullità dei finanziamenti e applicazione dell’art. 2035 c.c.
La Corte ha confermato l’esclusione dei crediti dal passivo fallimentare, richiamando l’articolo 2035 del Codice civile. Tale norma prevede l’invalidità delle prestazioni volontarie quando sono finalizzate a scopi contrari al buon costume economico. In pratica, il finanziamento è stato dichiarato nullo e le somme erogate non sono più recuperabili, poiché la banca ha omesso una valutazione adeguata delle prospettive di risanamento.
Ordinanza 25533/2026: mutui abusivi e nullità contrattuale
Il provvedimento del 18 settembre 2026 affronta due contratti di mutuo ipotecario concessi a un’impresa in stato di insolvenza. Il tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità per violazione dell’ordine pubblico e per conflitto con le norme penali sulla bancarotta. La Cassazione, però, ha riformulato i criteri di valutazione, sottolineando che la nullità ex art. 1418 c.c. richiede la violazione di una norma penale imperativa.
Reati-contratto e requisiti per la nullità
Secondo il ragionamento della Corte, la mera violazione dei doveri di diligenza o delle regole di gestione non basta a proclamare nullo il mutuo. È necessario identificare una fattispecie penale (reato-contratto), dimostrare la presenza sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo e provare la consapevole partecipazione dell’istituto di credito. Senza questi requisiti, la condotta è solo “abusiva”, ma non comporta la nullità assoluta del contratto.
Implicazioni per le garanzie pubbliche e per il mercato creditizio
Entrambe le sentenze sollevano interrogativi sulle garanzie pubbliche. Quando un finanziamento è dichiarato nullo, la garanzia statale non si estingue automaticamente; occorre analizzare caso per caso la normativa applicabile. La Corte non ha fornito una risposta univoca, lasciando spazio a valutazioni specifiche. L’effetto sul mercato è duplice: da un lato, si vuole evitare che le banche utilizzino il credito per “nascondere” il dissenso, dall’altro, non si vuole scoraggiare il sostegno a imprese con reali prospettive di risanamento.
Qualsiasi operazione volta a procrastinare l’insorgere della crisi, soprattutto con l’appoggio di garanzie pubbliche rischia di essere annullata e di comportare responsabilità per la banca. Il messaggio per gli attori del mercato è chiaro: la trasparenza e il rispetto dei criteri di sostenibilità economica sono ora requisiti imprescindibili per la validità dei finanziamenti.



