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29 Settembre 2026

Onere della prova sui conti per attività multiple: Cassazione 2026

Scopri perché il fisco può impugnare i tuoi movimenti bancari se non dimostri l'origine dei soldi.

Onere della prova sui conti per attività multiple: Cassazione 2026

Nel corso del 2026 la Corte di Cassazione ha pronunciato due sentenze che hanno affinato le regole di controllo fiscale sui movimenti bancari. Le decisioni, rispettivamente n. 21095/2026 e n. 19960/2026, interessano contribuenti che operano con una sola partita IVA ma svolgono più attività e, al contempo, chi si trova a far valere l’autorizzazione preventiva per l’accesso ai dati bancari. Entrambe le pronunce rafforzano la posizione dell’Amministrazione finanziaria, ma introducono anche obblighi più stringenti per il soggetto controllato.

Il meccanismo di accertamento si fonda su una presunzione legale iuris tantum qualora il fisco individui un versamento non giustificato, la legge assume che quel denaro rappresenti un ricavo occulto, invertendo l’onere della prova a carico del contribuente. Tale principio è radicato negli articoli 32, comma 1, n. 2, del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e 51, comma 2, n. 2, del DPR 633/1972 per l’IVA, i quali consentono al fisco di basare rettifiche sui dati bancari non contestati dal contribuente.

Onere della prova per chi ha più attività con una sola partita IVA

L’ordinanza n. 21095/2026 ha affrontato il caso tipico di un professionista che, mantenendo un’unica partita IVA, esercita due attività distinte – ad esempio un avvocato che gestisce anche una azienda agricola vinicola. L’Agenzia delle Entrate, analizzando i movimenti del conto corrente, ha riscontrato versamenti privi di collegamento contabile con la attività agricola. La Corte ha rifiutato la difesa del contribuente, stabilendo che spetta al titolare del conto dimostrare, in modo analitico, a quale attività appartengono i singoli flussi di denaro.

Il principio di vicinanza della prova

Il ragionamento della Cassazione si basa sulla consuetudine processuale della vicinanza della prova chi gestisce direttamente i propri conti conosce meglio di chiunque altro l’origine delle somme accreditate o prelevate. Perciò, l’onere di ricostruire il filo dei movimenti spetta al contribuente, non al fisco. Qualora il contribuente non possa fornire documentazione dettagliata (fatture, contratti, estratti bancari commentati), il presupposto di maggior reddito rimane valido e comporta l’applicazione di rettifiche fiscali.

Autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 32 e 51: la sentenza 19960/2026

Il secondo importante provvedimento, ordinanza n. 19960/2026 della sezione tributaria, ha affrontato la legittimità dell’accesso ai dati bancari senza una autorizzazione preventiva. Il legislatore prevede, agli articoli citati, che l’amministrazione possa acquisire informazioni solo se, prima dell’attività istruttoria, il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un’autorizzazione formale. La Cassazione ha ribadito che tale autorizzazione deve precedere l’effettivo recupero dei dati; un provvedimento successivo non può “sanare” retroattivamente l’illegittimità dell’acquisizione.

Implicazioni operative per il contribuente

Quando l’avviso di accertamento cita genericamente una “previa autorizzazione” senza allegare il documento o indicarne data, contenuto e ambito, il contribuente può eccepire l’inosservanza del requisito formale. La Corte ha precisato che, per consentire il controllo, l’amministrazione deve rendere visibile il provvedimento autorizzativo, altrimenti il contribuente risulta impossibilitato a verificare la correttezza dell’istruttoria. La mancanza di tale documento costituisce, di norma, un vizio di forma capace di determinare la nullità dell’acquisizione dei dati bancari.

Il mancato adempimento di uno di questi obblighi può portare a sanzioni, rettifiche d’imposta o all’annullamento dell’accertamento. Chi si trova sotto indagine è

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.