La dichiarazione delle criptovalute nel modello 730/2026 richiede una lettura attenta delle novità introdotte dalla recente normativa: in particolare la scomparsa della franchigia e la possibilità di rideterminare il valore al 1° gennaio 2026. In questo articolo spieghiamo, con un linguaggio pratico, come si calcolano le plusvalenze, dove vanno indicate, quali righi compilare e quali documenti conservare. Per chiarezza useremo esempi numerici e riferimenti agli articoli di legge rilevanti, mantenendo l’attenzione sulle operazioni più comuni come vendita, conversione e permuta.
Le novità principali e l’impatto fiscale
La modifica essenziale introdotta dalla Legge n. 207/2026 ha eliminato la soglia di esenzione di 2.000 euro: di conseguenza, dal 1° gennaio 2026 tutte le plusvalenze derivanti da cripto-attività concorrono integralmente al reddito imponibile e sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%. Questo cambiamento sostituisce il meccanismo precedente che taxava solo l’eccedenza oltre la franchigia. Rimane invece confermata la nozione normativa contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR e la definizione di plusvalenza secondo l’art. 68, comma 9-bis, ossia la differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo o valore di acquisto.
Eliminazione della soglia di esenzione
Prima del 2026 esisteva una franchigia annua di 2.000 euro: oggi non più. Di fatto l’assenza della soglia implica che qualunque realizzo positivo su Bitcoin, Ethereum o altre rappresentazioni digitali di valore genera una base imponibile immediata. L’imposta sostitutiva del 26% sostituisce l’IRPEF ordinaria per questi redditi. È quindi fondamentale, per chi opera con cripto, valutare l’effetto immediato di ogni vendita, conversione in euro o scambio che produca un guadagno, anche se di entità contenuta.
Come si calcola la plusvalenza e dove va riportata
Il calcolo parte sempre dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto, comprensivo di oneri accessori come commissioni. Nel caso di acquisti ripetuti può essere applicato il metodo del costo medio ponderato. Le plusvalenze e le eventuali minusvalenze vanno indicate nella Sezione V del quadro T del modello 730/2026, usando specifici righi: ad esempio il rigo T41 per i corrispettivi e i costi e il rigo T42 per le operazioni con valore rideterminato. Le minusvalenze non compensate possono essere riportate nel rigo T105, con recupero possibile nei quattro periodi d’imposta successivi.
Esempi pratici di compilazione
Per rendere concreto il calcolo, consideriamo due casi esemplificativi: primo caso, acquisto Bitcoin nel 2026 a 8.000 euro e vendita nel luglio 2026 a 15.000 euro: la plusvalenza è 7.000 euro e l’aria d’imposta sostitutiva è pari a 1.820 euro (7.000 x 26%). Questo importo andrà segnalato nei righi pertinenti della Sezione V. Secondo caso, se si è scelto di rideterminare il valore al 1° gennaio 2026 (facoltà prevista dall’art. 1, comma 26 della Legge n. 207/2026), le basi di calcolo cambiano e la vendita successiva verrà tassata sulla differenza rispetto al valore rideterminato, non rispetto al costo storico.
Rideterminazione dei valori, documentazione e monitoraggio
Chi possiede cripto al 1° gennaio 2026 può optare per assumere il valore esistente a tale data come nuovo costo fiscale: tale scelta è regolata dall’art. 9 del TUIR e impedisce la generazione di minusvalenze deducibili relative a quella rideterminazione. È inoltre obbligatorio conservare una documentazione precisa: estratti conto exchange, ricevute di acquisto, transazioni blockchain, report fiscali e documentazione relativa a wallet e conversioni. In mancanza di documentazione valida il costo fiscale può essere considerato pari a zero, con conseguente tassazione sull’intero corrispettivo.
Obblighi di monitoraggio
Oltre alla dichiarazione delle plusvalenze, le cripto-attività detenute all’estero devono essere indicate nel quadro W del modello 730/2026, alla stregua di altri strumenti finanziari detenuti fuori dal territorio nazionale. L’obbligo si estende anche ai titolari effettivi secondo le regole antiriciclaggio. Resta un’eccezione per le cripto le cui chiavi private sono state denunciate come smarrite o rubate: in quel caso, se documentato, non è necessario inserirle nel quadro W. Infine, conoscere esattamente i righi T41, T42 e T105 facilita la corretta compilazione e aiuta a evitare rettifiche future.