Salta al contenuto
19 Ottobre 2026

UE: nuove regole sul sequestro delle cripto-attività, decreto 186/2026

Scopri le novità che cambieranno le regole del sequestro e della confisca delle tue cripto‑valute.

UE: nuove regole sul sequestro delle cripto-attività, decreto 186/2026

Il decreto legislativo 186/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre, recependo la direttiva UE 2024/1260. Con entrata in vigore prevista per il 31 ottobre 2026, introduce una serie di misure mirate a disciplinare il sequestro la confisca e la vendita anticipata delle cripto-attività. L’obiettivo dichiarato è quello di armonizzare la normativa italiana con il quadro comunitario, garantire una più efficace lotta contro il riciclaggio e facilitare il recupero di valori per lo Stato.

Procedura di sequestro e confisca delle cripto-attività

Secondo il nuovo testo, le autorità giudiziarie possono ordinare il sequestro di portafogli elettronici non appena sussistono indizi di illecito. Il provvedimento prevede la designazione di un custode digitale autorizzato, che assicura la conservazione sicura delle chiavi private senza alterare il valore di mercato dei token. In caso di accertata responsabilità, si procede alla confisca dei beni, che viene iscritta nel registro nazionale degli asset sequestrati. La normativa specifica anche le modalità di comunicazione al proprietario, includendo un periodo di 30 giorni per eventuali ricorsi.

Modalità di conservazione e custodia digitale

Il ruolo del custode digitale è definito in modo dettagliato: deve essere soggetto a vigilanza da parte della Banca d’Italia e mantenere sistemi di cold storage certificati. Inoltre, è obbligatorio fornire report periodici sui movimenti del portafoglio e garantire l’accesso limitato al personale autorizzato. Tale approccio mira a evitare manipolazioni e a preservare la trasparenza durante tutto il periodo di sequestro, riducendo al minimo i rischi di perdita per le parti coinvolte.

Vendita anticipata dei beni sequestrati: come funziona

Una novità significativa è la possibilità di disporre di una vendita anticipata delle cripto-attività sequestrate, anche prima della conclusione del processo penale. L’Amministrazione finanziaria può incaricare piattaforme di scambio regolate per effettuare l’asta, fissando un prezzo di mercato minimo basato su quotazioni affidabili. I proventi ricavati vengono versati in un fondo destinato al risarcimento delle vittime o al finanziamento di programmi anticorruzione, secondo quanto previsto dall’articolo 92 del codice penale.

Implicazioni per operatori finanziari e investitori

Per le società che offrono servizi di custodia o scambio di cripto-valute, il decreto impone nuovi obblighi di conformità. Devono adottare procedure di due diligence rafforzate, segnalare tempestivamente eventuali sospetti di attività illecite e collaborare con le autorità di custodia. Gli investitori, invece, devono essere consapevoli che i propri asset possono essere oggetto di sequestro anche in assenza di coinvolgimento diretto, qualora siano ritenuti collegati a reati finanziari. La trasparenza delle regole, però, consente una migliore pianificazione patrimoniale e riduce l’incertezza legale.

Resta da osservare l’attuazione pratica delle disposizioni e l’impatto sui flussi di capitale digitale negli anni a venire.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.