Da anni la gestione delle concessioni balneari in Italia è frammentata: ogni Comune redigeva il proprio bando, creando una mappa normativa complessa e poco trasparente. Nel ottobre 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha interrotto questo iter, depositando alla Conferenza Unificata una bozza di bando tipo che diventerà la base per tutte le future gare pubbliche.
Il testo, ancora soggetto a modifiche, nasce dal Decreto-Legge 32/2026 e punta a uniformare procedimenti, criteri di scelta e modalità di pagamento su tutto il territorio nazionale. Per i gestori di stabilimenti balneari, per la prima volta, esiste un quadro chiaro e vincolante che disciplina sia la durata della concessione sia il trattamento economico nel caso di subentro.
Presentazione del bando tipo alla Conferenza Unificata (ottobre 2026)
Durante la riunione di ottobre 2026, la Conferenza Unificata ha ricevuto la bozza che definisce il bando tipo per le concessioni balneari. Il documento stabilisce le regole di base per le gare locali, fissando i termini di pubblicazione, i criteri di valutazione e, soprattutto, il meccanismo di indennizzo destinato ai concessionari che lasciano l’attività. L’obiettivo è eliminare il “patchwork” normativo, garantire parità di trattamento e favorire la concorrenza tra operatori di diverse dimensioni.
Durata delle concessioni: intervallo 5-20 anni
Il modello prevede una durata variabile compresa tra 5 e 20 anni. La scelta dell’intervallo spetta al Comune, che dovrà motivare la decisione in base alle caratteristiche del lotto, all’impatto ambientale e alle esigenze di sviluppo locale. Una concessione di 20 anni consente al nuovo titolare di realizzare investimenti strutturali, ammortizzandoli nel tempo, mentre periodi più brevi risultano adatti a aree di dimensioni ridotte o soggette a vincoli particolari.
Scenari di investimento per periodi lunghi
Con una durata vicina al limite superiore, il concessionario può pianificare interventi di riqualificazione, installare impianti a basso impatto e creare servizi aggiuntivi per la clientela. Il bando tipo richiede, in tal caso, una relazione progettuale dettagliata che evidenzi come gli investimenti saranno sostenuti per tutta la vita della concessione.
Indennizzi e criteri di aggiudicazione: valore economico e sostenibilità
Uno dei punti più attesi riguarda il meccanismo di indennizzo per i concessionari usciti. La bozza stabilisce che chi ha effettuato investimenti non ancora ammortizzati potrà ricevere una compensazione dal nuovo gestore, calcolata sulla base del residuo di capitale non recuperato. Non si tratta di un rimborso a piè di lista, ma di una valutazione tecnica dei costi residui, con modalità di calcolo ancora da definire nella Conferenza.
Meccanismo di compensazione per investimenti non ammortizzati
Il nuovo sistema intende tutelare il concessionario uscente da una perdita patrimoniale, evitando che l’investimento effettuato in strutture, impianti o opere di riqualificazione vada perso. Allo stesso tempo, incentiva la continuità degli investimenti anche durante la fase di gara, poiché il gestore sa di poter recuperare parte del capitale impegnato.
Per quanto riguarda l’aggiudicazione la bozza elimina il criterio del ribasso puro e introduce la valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno ponderati fattori quali la qualità del progetto gestionale, le proposte di investimento, i servizi aggiuntivi per gli utenti e la sostenibilità ambientale. Inoltre, la legge prevede limiti al numero di lotti che un unico operatore può ottenere, con l’obiettivo di prevenire concentrazioni eccessive e garantire spazio a operatori locali.
Le scadenze sono rigorose: una volta approvato il bando tipo i Comuni dovranno pubblicare i propri bandi entro il 30 giugno 2027 e completare l’assegnazione delle nuove concessioni entro il 30 settembre 2027. Questo calendario stringe i tempi per la definizione di perimetri, valutazioni di impatto ambientale e risoluzione di eventuali contenziosi, imponendo una fase operativa veloce ma trasparente.



