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22 Ottobre 2026

Come contabilizzare le cripto-valute secondo le nuove direttive fiscali

Le ultime indicazioni per il bilancio: le cripto‑valute ora sono beni immateriali, senza effetti su IRES e IRAP.

Come contabilizzare le cripto-valute secondo le nuove direttive fiscali

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 200904/2026, integrando le linee guida per la gestione del rischio fiscale. Tra le nuove disposizioni, spicca una scheda operativa dedicata al trattamento contabile delle cripto-valute elaborata da un tavolo tecnico congiunto tra l’ente fiscali e l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Questo documento nasce per colmare il vuoto normativo esistente, fornendo un riferimento pratico a tutte le imprese che redigono il bilancio secondo il Codice civile.

La scheda sul trattamento contabile delle cripto-valute

Il provvedimento allega due appendici: la prima tratta precisamente delle cripto-valute, la seconda riguarda il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. La redazione della prima è affidata all’OIC, che ne cura la parte contabile, mentre la seconda è gestita dall’Agenzia delle Entrate per gli aspetti fiscali. La scheda si applica a tutte le realtà soggette al regime di adempimento collaborativo, ma anche a quelle che hanno scelto volontariamente il controllo del rischio fiscale, grazie all’abbassamento delle soglie dimensionali previsto dal D.Lgs. n. 128/2015.

Definizioni operative adottate

Per garantire uniformità, la scheda si basa sulla definizione proposta dall’IFRS Interpretations Committee nell’Agenda Decision di giugno 2019, relativa a “Holdings of Cryptocurrencies”. Cripto-valuta è così intesa come una moneta digitale registrata su un registro distribuito, protetta da crittografia, priva di emissione da parte di autorità centrali e non associata a contratti con terzi. Questa descrizione è deliberatamente distinta dalle categorie previste dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR);

Qualificazione come bene immateriale

L’OIC, mancando di una disciplina specifica, ricorre al principio di auto-integrazione previsto dal paragrafo 4 dell’OIC 11. In assenza di una norma dedicata, si utilizza un’analogia con i principi già esistenti, partendo dalla natura dell’elemento patrimoniale, passando per la sua classificazione di bilancio e, infine, per i criteri di valutazione. Le cripto-valute soddisfano tutti i requisiti della definizione di bene immateriale contenuta nell’OIC 24: sono prive di consistenza fisica, non rappresentano diritti di incasso in denaro determinato, e sono individualmente identificabili, poiché possono essere vendute o trasferite separatamente.

Implicazioni fiscali per IRES e IRAP

La parte fiscale, curata dall’Agenzia delle Entrate, conferma che la valutazione delle cripto-valute non influisce sul calcolo dell’IRES né sull’IRAP indipendentemente dal fatto che siano iscritte tra le immobilizzazioni immateriali o tra le rimanenze. In pratica, gli elementi valutativi (valore corrente, plusvalenze o minusvalenze) sono considerati irrilevanti ai fini fiscali, evitando così qualunque variazione dell’imponibile derivante da fluttuazioni di mercato. Questa scelta semplifica la determinazione del risultato d’esercizio e riduce il rischio di errori contabili legati alla volatilità delle criptovalute.

L’approccio analogico dell’OIC garantisce coerenza con i principi contabili nazionali, mentre le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate assicurano una corretta interpretazione fiscale, contribuendo a un più efficace monitoraggio del rischio tributario.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.