Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 200904/2026, integrando le linee guida per la gestione del rischio fiscale. Tra le nuove disposizioni, spicca una scheda operativa dedicata al trattamento contabile delle cripto-valute elaborata da un tavolo tecnico congiunto tra l’ente fiscali e l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Questo documento nasce per colmare il vuoto normativo esistente, fornendo un riferimento pratico a tutte le imprese che redigono il bilancio secondo il Codice civile.
La scheda sul trattamento contabile delle cripto-valute
Il provvedimento allega due appendici: la prima tratta precisamente delle cripto-valute, la seconda riguarda il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. La redazione della prima è affidata all’OIC, che ne cura la parte contabile, mentre la seconda è gestita dall’Agenzia delle Entrate per gli aspetti fiscali. La scheda si applica a tutte le realtà soggette al regime di adempimento collaborativo, ma anche a quelle che hanno scelto volontariamente il controllo del rischio fiscale, grazie all’abbassamento delle soglie dimensionali previsto dal D.Lgs. n. 128/2015.
Definizioni operative adottate
Per garantire uniformità, la scheda si basa sulla definizione proposta dall’IFRS Interpretations Committee nell’Agenda Decision di giugno 2019, relativa a “Holdings of Cryptocurrencies”. Cripto-valuta è così intesa come una moneta digitale registrata su un registro distribuito, protetta da crittografia, priva di emissione da parte di autorità centrali e non associata a contratti con terzi. Questa descrizione è deliberatamente distinta dalle categorie previste dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR);
Qualificazione come bene immateriale
L’OIC, mancando di una disciplina specifica, ricorre al principio di auto-integrazione previsto dal paragrafo 4 dell’OIC 11. In assenza di una norma dedicata, si utilizza un’analogia con i principi già esistenti, partendo dalla natura dell’elemento patrimoniale, passando per la sua classificazione di bilancio e, infine, per i criteri di valutazione. Le cripto-valute soddisfano tutti i requisiti della definizione di bene immateriale contenuta nell’OIC 24: sono prive di consistenza fisica, non rappresentano diritti di incasso in denaro determinato, e sono individualmente identificabili, poiché possono essere vendute o trasferite separatamente.
Implicazioni fiscali per IRES e IRAP
La parte fiscale, curata dall’Agenzia delle Entrate, conferma che la valutazione delle cripto-valute non influisce sul calcolo dell’IRES né sull’IRAP indipendentemente dal fatto che siano iscritte tra le immobilizzazioni immateriali o tra le rimanenze. In pratica, gli elementi valutativi (valore corrente, plusvalenze o minusvalenze) sono considerati irrilevanti ai fini fiscali, evitando così qualunque variazione dell’imponibile derivante da fluttuazioni di mercato. Questa scelta semplifica la determinazione del risultato d’esercizio e riduce il rischio di errori contabili legati alla volatilità delle criptovalute.
L’approccio analogico dell’OIC garantisce coerenza con i principi contabili nazionali, mentre le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate assicurano una corretta interpretazione fiscale, contribuendo a un più efficace monitoraggio del rischio tributario.



