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Quando la finanza di progetto non impone la gara: interpretazione del TAR Milano

La pronuncia del TAR Milano, 06.03.2026 n.

1135 ha fornito un quadro chiaro sui rapporti tra le diverse fasi del project financing. Il punto centrale è la distinzione tra la fase iniziale di individuazione del promotore e la successiva procedura di gara per l’affidamento della concessione, definita dal art. 193 del D. Lgs. n. 36/2026. Nel pronunciamento si ribadisce che la prima fase è finalizzata a valutare l’esistenza di un interesse pubblico a dar corso alla proposta avanzata dal privato e non è equiparabile a una gara pubblica, con conseguenze dirette sui diritti e sulle aspettative degli operatori economici.

Questa decisione rafforza una giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e del TAR che considera le fasi procedurali del project financing come autonome ma interdipendenti: l’ente concedente può sollecitare proposte nell’ambito della programmazione del partenariato pubblico-privato e valutarle secondo criteri di interesse pubblico, senza essere vincolato a bandire automaticamente una gara. Ne deriva che il privato che presenta una proposta diventa titolare di una aspettativa di fatto, non di un diritto certo all’affidamento.

Struttura e funzionamento della procedura

Il project financing disciplinato dall’art. 193 contempla due modalità di avvio: finanza di progetto su iniziativa privata e finanza di progetto su iniziativa pubblica. Nel primo caso il soggetto che propone è definito promotore, mentre nel secondo è chiamato proponente. La legge prevede che le proposte siano corredate dal progetto di fattibilità e dall’indicazione dei requisiti del soggetto proponente. Successivamente l’ente concedente effettua una selezione delle proposte ritenute di interesse pubblico, procedimento che si svolge con termini e garanzie procedimentali previsti dallo stesso articolo e dalla normativa di riferimento.

Tempi e passaggi formali

La disciplina fissa termini significativi: l’avviso pubblico richiede la presentazione delle proposte entro un termine non inferiore a sessanta giorni e la selezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione. L’ente può richiedere integrazioni documentali e invitare a modifiche del progetto di fattibilità e del piano economico-finanziario. Entro sessanta giorni, prorogabili fino a novanta per motivate esigenze istruttorie, l’ente conclude la valutazione con provvedimento motivato, comunicato e pubblicato sul sito istituzionale.

Autonomia e discrezionalità della fase preliminare

Il TAR Milano conferma che la fase preliminare di individuazione del promotore è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa. L’attività non consiste nella scelta della migliore offerta in senso competitivo, ma nella valutazione dell’esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta privata. Tale autonomia è stata già richiamata più volte dal Consiglio di Stato, precisando che ciascuna fase è chiusa da un provvedimento impugnabile e distinta dalla successiva.

Implicazioni giuridiche

Dal punto di vista giuridico, la natura discrezionale della fase preliminare determina che l’assenza di avvio della successiva gara non costituisce violazione automatica di regole concorsuali: l’ente non è obbligato a procedere all’affidamento anche quando abbia indicato un progetto come di pubblico interesse. Per il privato ciò significa riconoscere una aspettativa che, se delusa, non sempre si traduce in un rimedio vincolante, salvo che non emergano vizi procedurali o illegittimità nella valutazione motivata.

Conseguenze pratiche per enti e operatori

Per gli enti concedenti la sentenza riafferma la possibilità di valutare proposte nell’ambito della programmazione del partenariato pubblico-privato senza assumere vincoli automatici all’avvio della gara. Per gli operatori economici la decisione impone prudenza: presentare una proposta può aprire opportunità, ma non garantisce la prelazione effettiva all’affidamento. In sede di bando, l’ente può riconoscere il diritto di prelazione al promotore selezionato, ma l’esercizio di tale diritto rimane disciplinato dalle fasi successive e dai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In sintesi, la pronuncia del TAR Milano, 06.03.2026 n. 1135 prosegue la strada interpretativa che separa nettamente la valutazione di pubblico interesse dall’effettiva gara di aggiudicazione. Per chi opera nel settore della finanza di progetto è dunque essenziale comprendere la natura e i limiti della fase preliminare, gestire le aspettative e curare la documentazione tecnica ed economica per rendere la proposta più solida possibile qualora la procedura prosegua fino all’affidamento.

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