Negli ultimi anni le criptovalute hanno guadagnato una presenza sempre più marcata nei portafogli delle imprese, sia come strumento di investimento sia come forma di liquidità alternativa. Questa diffusione ha spinto l’Amministrazione finanziaria a fornire indicazioni operative per inserire tali asset nei documenti contabili di obbligazione. Il provvedimento n. 200904/2026, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), rappresenta il primo tentativo di dare una cornice condivisa alla contabilizzazione dei token digitali.
Il provvedimento n. 200904/2026: obiettivi e contesto normativo
Il documento si propone di colmare l vuoto lasciato dalle normative tradizionali, che trattano i beni solo in termini di oggetti tangibili o di titoli finanziari convenzionali. L’OIC, responsabile della redazione dei principi contabili italiani, ha cooperato con l’Agenzia per elaborare una scheda tecnica che individua la natura giuridica delle criptovalute nel bilancio civilistico. L’intento è garantire una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, evitando discrepanze tra valore di mercato e valore contabile, e facilitare il controllo fiscale.
Classificazione dei token digitali: beni immateriali non monetari
Secondo le linee guida, le criptovalute sono riconosciute come beni immateriali non monetari. Questa definizione le colloca in una categoria distinta da quella delle valute tradizionali o dei titoli di debito. Il concetto di immaterialità si riferisce al fatto che non esiste un supporto fisico; il valore è determinato da registri distribuiti e dalla fiducia degli utenti. Inoltre, la qualificazione “non monetaria” indica che le monete digitali non hanno corso legale, pur potendo essere scambiate per beni, servizi o altre valute.
Immobilizzazioni vs rimanenze: criteri di destinazione
Il provvedimento distingue due possibili destinazioni contabili in base all’uso previsto dall’impresa. Quando le criptovalute sono detenute con l’intento di generare reddito a lungo termine, ad esempio per sostenere progetti di ricerca o per partecipare a partnership strategiche, vengono classificate come immobilizzazioni immateriali. In questo caso, il valore è soggetto a valutazione di ammortamento se si ritiene che il loro utilizzo abbia una vita utile limitata. Al contrario, se i token sono acquistati per essere rivenduti nel breve periodo, o per gestire la liquidità operativa, rientrano nella voce di rimanenze. Qui la valutazione segue le regole delle scorte: si adottano criteri di costo medio ponderato o valore di mercato, a seconda delle politiche aziendali.
Implicazioni pratiche per le imprese e per il fisco
L’adozione di queste regole implica una revisione delle prassi contabili interne. Le società devono documentare in modo dettagliato la finalità di ogni acquisto di criptovaluta, distinguendo chiaramente le operazioni destinate a immobilizzazioni da quelle a rimanenze. Inoltre, è necessario prevedere un monitoraggio costante dei valori di mercato, poiché fluttuazioni rilevanti possono determinare variazioni di valore da rettificare nei conti. Dal punto di vista fiscale, la corretta classificazione consente di determinare la base imponibile delle plusvalenze o minusvalenze in modo conforme alle disposizioni dell’Agenzia, riducendo il rischio di contestazioni.
200904/2026 offrono un quadro chiaro per inserire le criptovalute nei bilanci civilistici, definendole come beni immateriali non monetari e distinguendo tra immobilizzazioni e rimanenze a seconda della destinazione d’uso. Questa prima inquadratura sistematica rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza e coerenza nella rendicontazione finanziaria delle imprese che operano nel mondo digitale.



