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Guida pratica alle vendite giudiziarie: delegato, IVG e soggetti specializzati

La vendita dei beni all’interno delle procedure di liquidazione giudiziale è diventata un tema centrale per operatori giuridici e professionisti della finanza.

Il Codice della Crisi di Impresa (CCII) ha ridefinito i confini tra procedure competitive e procedure para-esecutive, introducendo precise regole su chi può condurre le vendite e in quali circostanze. Comprendere questi meccanismi è essenziale per garantire correttezza, pubblicità e tutela del valore dei beni.

Chi sono gli ausiliari e quale ruolo svolgono

Nel nuovo assetto normativo il termine ausiliari indica figure chiamate a supportare il processo di liquidazione, in particolare il delegato alle vendite e i Soggetti Specializzati. Il delegato, che può essere nominato nell’ambito del programma di liquidazione, svolge funzioni operative simili a quelle previste dall’art. 591 bis c.p.c.; per questo motivo la normativa richiede spesso l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. Parallelamente, gli Istituti di Vendite Giudiziarie (IVG) rimangono attori riconosciuti per la gestione delle vendite di beni mobili e registrati, agendo come commissionari secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Limiti nella vendita di immobili e aziende

Una regola fondamentale stabilita dal CCII è che la vendita di beni immobili non può essere affidata né agli IVG né ai Soggetti Specializzati; lo stesso dubbio si pone, in diversi casi, per la vendita di aziende e di partecipazioni non quotate. Questa scelta normativa separa nettamente le vendite che richiedono intervento giudiziario diretto da quelle che possono essere svolte con metodi competitivi gestiti dagli organi della procedura.

La distinzione tra procedure competitive e para-esecutive

Il CCII mantiene una distinzione chiara: le procedure competitive sono concepite per favorire una gara tra offerenti con regole trasparenti e pubblicità adeguata, mentre le procedure para-esecutive applicano, per quanto compatibile, le norme del codice di procedura civile. Storicamente, le procedure competitive sono nate con la riforma del 2006 e hanno subito aggiustamenti nel corso degli anni (tra cui il recupero delle para-esecutive dal 1° gennaio 2008 e interventi successivi per introdurre criteri di pubblicità e regole minime). Con il CCII la tendenza è stata di richiamare molte norme esecutive senza però cancellare la loro identità specifica.

Chi decide e come si procede

Nel regime aggiornato il curatore o il delegato alle vendite rappresentano il referente della procedura: possono avviare le operazioni, valutare le offerte e redigere i verbali previsti. Questa scelta intende evitare che soggetti senza titolo svolgano funzioni di banditore o referente, riducendo prassi discutibili emerse nel passato. Se il giudice delegato ritiene necessario disciplinare direttamente le modalità della vendita, può optare per l’itinerario para-esecutivo e adottare l’ordinanza ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

Impatto pratico e opportunità per i professionisti della finanza

Per chi si forma in finanza le novità offrono percorsi professionali diversificati: è possibile operare in intermediari finanziari, enti di vigilanza, ministeri, studi di consulenza, centri di ricerca o uffici studi di associazioni di categoria. Chi mira all’attività di consulenza finanziaria autonoma dovrà comunque ottenere le abilitazioni previste. Inoltre, i laureati possono accedere a cicli di dottorato in Economia, Finanza, Economia e Management e discipline giuridiche, sia in Italia che all’estero.

Competenze richieste

L’esercizio delle funzioni legate alle vendite concorsuali richiede conoscenza del diritto processuale, competenze nella valutazione patrimoniale e abilità nella gestione delle gare. Le figure chiamate a operare come delegati o nei Soggetti Specializzati devono combinare rigore procedurale e capacità di mercato per massimizzare il valore recuperato per i creditori.

Conclusioni

Il sistema delineato dal Codice della Crisi di Impresa (CCII) cerca di bilanciare la flessibilità delle procedure competitive con la certezza tipica delle procedure esecutive. Il risultato è un quadro normativo che chiarisce ruoli e limiti, valorizza la figura del delegato alle vendite e definisce con più precisione quando ricorrere agli IVG o ai Soggetti Specializzati. Per i professionisti della finanza, conoscere queste regole è ormai indispensabile per partecipare efficacemente alle operazioni di liquidazione giudiziale.

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