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27 Ottobre 2026

La Commissione Ue valida i titoli di solidarietà per gli ETS

La comfort letter del 23 settembre 2026 autorizza l'uso dei titoli di solidarietà, spiegando limiti, benefici fiscali e requisiti per banche, risparmiatori ed ETS.

La Commissione Ue valida i titoli di solidarietà per gli ETS

La Commissione europea ha fornito un chiarimento decisivo con la comfort letter del 23 settembre 2026, comunicata in Italia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ottobre. Questo pronunciamento scioglie i principali dubbi sulla compatibilità dei titoli di solidarietà con le regole sugli aiuti di Stato e può trasformare uno strumento previsto dal Codice del Terzo settore in una concreta fonte di finanziamento per gli enti sociali.

I titoli di solidarietà non sono una novità normativa: l’istituto è stato introdotto dall’articolo 77 del CTS del 2017, ma la loro diffusione è stata limitata da incertezze fiscali e dalla necessità di un parere della Commissione europea. Un precedente chiarimento di marzo 2025 aveva rinviato l’esame, mentre la lettera di settembre 2026 rappresenta un passo ulteriore nel quadro di attuazione.

Caratteristiche tecniche dei titoli e regole di emissione

Possono emettere i titoli di solidarietà esclusivamente gli istituti di credito operanti in Italia. La normativa consente due tipologie principali: obbligazioni e altri titoli di debito con durata minima di 36 mesi, oppure certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi. Il meccanismo prevede che le banche raccolgano risparmio privato tramite questi strumenti e poi destinino le risorse al finanziamento di iniziative svolte dagli enti del Terzo settore (ETS).

Vincoli di destinazione e natura delle risorse

Le somme raccolte devono essere impiegate per le attività indicate dall’articolo 5 del CTS, cioè per le attività di interesse generale svolte dagli ETS. Oltre al finanziamento diretto tramite prestiti o investimenti, è possibile che le banche affianchino alle somme raccolte anche donazioni a favore degli ETS: queste ultime non richiedono restituzione da parte degli enti beneficiari.

Vantaggi fiscali e incentivi per banche e risparmiatori

La normativa prevede misure specifiche per rendere i titoli più appetibili. I risparmiatori potranno godere di una tassazione agevolata sui rendimenti: un’aliquota del 12,5%, equivalente a quella applicata ai titoli di Stato, anziché la tassazione ordinaria del 26%. Per le banche esiste inoltre un incentivo fiscale diretto: un credito d’imposta del 50% sulle erogazioni liberali effettuate a favore di ETS non commerciali, a condizione che tali erogazioni siano almeno pari allo 0,60% dei titoli collocati.

Effetti attesi su risparmio e sistema bancario

Questo disegno crea un collegamento esplicito tra risparmio privato, sistema bancario e progetti sociali: i risparmiatori possono supportare iniziative di utilità collettiva godendo di un trattamento fiscale favorevole, mentre gli istituti di credito ampliano il proprio ruolo nel finanziamento dell’economia sociale. Per gli ETS si apre la prospettiva di nuove linee di credito o equity-like a condizioni potenzialmente più vantaggiose rispetto al mercato tradizionale.

Tempistiche e limiti pratici all’implementazione

Il pronunciamento della Commissione europea è un passaggio rilevante ma non impone alle banche un’immediata emissione dei titoli. Ogni istituto dovrà seguire i propri percorsi deliberativi e organizzativi per predisporre prodotti conformi alle regole nazionali e comunitarie. Di conseguenza, l’adozione su larga scala potrà richiedere tempo e dipenderà anche dall’interesse commerciale e dall’efficacia delle misure fiscali.

In pratica, dopo quasi un decennio dall’introduzione normativa, lo strumento potrebbe finalmente uscire dallo stato di attesa e diventare operativo. Per il Terzo settore si profila la concreta opportunità di mobilitare risorse private aggiuntive, affiancando donazioni pubbliche e contributi tradizionali con strumenti di mercato pensati specificamente per le attività sociali.

Resta intatto il ruolo delle autorità e degli organi decisionali interni agli istituti di credito nella definizione dei prodotti finanziari: la comfort letter elimina un vincolo regolatorio centrale, ma non sostituisce le valutazioni di rischio, di compliance e di fattibilità economica che ogni banca dovrà effettuare prima di procedere all’emissione.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.