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8 Ottobre 2026

Nuove regole fiscali per le crypto nel modello Redditi PF 2026

Tutte le plusvalenze dalle crypto sono ora imponibili: ecco come calcolare l’imposta, compilare il modello Redditi PF 2026 e rispettare il nuovo obbligo DAC8.

Nuove regole fiscali per le crypto nel modello Redditi PF 2026

Le recenti modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) e dal decreto DAC8 (D.Lgs. 194/2025) hanno rivoluzionato il regime fiscale delle cripto-attività in Italia. A partire dal 1° gennaio 2025 la tradizionale franchigia di 2 000 € è stata annullata: ogni euro di guadagno, per quanto esiguo, concorre alla formazione del reddito e deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

Queste novità si riflettono concretamente nel modello Redditi PF 2026 che dovrà contenere le operazioni effettuate nel 2025. L’imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze del 2025 resta fissata al 26 %, mentre per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sale al 33 %. L’obbligo di monitoraggio DAC8 entra in vigore dal 2026, con gli exchange UE tenuti a comunicare automaticamente al fisco tutti i dati di detenzione e transazione.

Fine della franchigia: tutte le plusvalenze crypto diventano imponibili

L’eliminazione della soglia di 2 000 € ha un impatto diretto anche su chi ha realizzato operazioni di modesto valore. Un esempio pratico: un contribuente con una plusvalenza netta di 1 500 € nel 2025, che prima era fuori dal campo fiscale, ora deve pagare il 26 % di imposta, pari a 390 €. L’importo da tassare è sempre la differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo documentato dell’acquisto; se il costo non è dimostrabile, l’Agenzia lo considera pari a zero.

Calcolo dell’imposta per i guadagni del 2025

Il procedimento è lineare: plusvalenza = prezzo di vendita – costo di acquisto. La normativa prevede il metodo LIFO (last-in-first-out) per stabilire quale unità di crypto è stata ceduta per prima. Una volta determinata la plusvalenza, si applica l’aliquota del 26 % per i proventi del 2025. La stessa logica vale per le minusvalenze, che ora non sono più soggette al limite di 2 000 € e possono essere compensate contro plusvalenze future, sempre rispettando le regole del TUIR.

Obbligo di dichiarazione nel quadro RT e nel quadro RW

Le plusvalenze e le altre tipologie di proventi riconducibili all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR devono essere riportate nella Sezione V-A del quadro RT del modello Redditi PF 2026. Parallelamente, il quadro RW diventa obbligatorio anche per chi detiene un solo Bitcoin per un giorno, indipendentemente dal tipo di custodia (exchange o self-custody). Le informazioni richieste includono il valore medio di detenzione, l’identificativo dell’exchange e, nel caso di wallet personali, l’indirizzo pubblico collegato.

Compilazione passo passo del quadro RT

1. Individua tutti i movimenti di cessione di crypto avvenuti nel 2025; 2. Calcola per ciascuno la plusvalenza o minusvalenza usando il metodo LIFO; 3. Inserisci gli importi nella Sezione V-A specificando il valore di acquisto documentato; 4. Qualora il costo non sia dimostrabile, dichiara zero come valore di acquisto; 5. Riporta eventuali minusvalenze in eccesso per compensarle negli anni successivi, come previsto dal TUIR. La precisione nella documentazione è fondamentale per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Minusvalenze, DAC8 e altri aspetti pratici

Con la rimozione della soglia, le minusvalenze generate dal 2025 possono essere riportate in deduzione negli esercizi successivi, a condizione di indicarle correttamente nella dichiarazione. Inoltre, dal 2026 gli exchange di tutta l’Unione Europea (oltre a UK, Svizzera, Singapore, Australia, Canada, Giappone) dovranno trasmettere al fisco i dati relativi a saldi, transazioni e controparti mediante il meccanismo DAC8. Il mancato adempimento comporta sanzioni che variano dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta, più un interesse annuo del 3-6 %.

Le commissioni di rete, le fee di trading e i costi di bridging non sono deducibili: la normativa prevede esplicitamente che i proventi da cripto-attività siano tassati al lordo di ogni onere (art. 68, comma 9-bis del TUIR). Anche le attività di lending o staking non costituiscono cessione, ma gli interessi percepiti sono considerati reddito da capitale e tassati al 33 % dal 2026. Infine, il trasferimento di crypto tra wallet di proprietà esclusiva resta un’operazione neutra dal punto di vista fiscale, poiché non avviene alcun realizzo.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.