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9 Luglio 2026

Nuove regole per le criptovalute in Italia: autorizzazioni Casp, scambio di informazioni e rischi fiscali

Il quadro regolatorio sulle criptovalute in Italia è cambiato con l'entrata in vigore delle autorizzazioni Casp e l'implementazione della direttiva DAC8: gli operatori trasmettono dati fiscali, la Guardia di Finanza utilizza blockchain e bonifici per individuare evasori, e la Cassazione ha confermato l'imponibilità delle plusvalenze anche per periodi precedenti al 2026.

Nuove regole per le criptovalute in Italia: autorizzazioni Casp, scambio di informazioni e rischi fiscali

Il mercato delle criptovalute in Italia è entrato in una fase di normalizzazione fiscale e regolatoria. Con l’applicazione del pacchetto europeo sull’asset digitale, gli operatori che forniscono servizi legati a valute digitali hanno dovuto rivedere procedure, registri e obblighi di comunicazione. In parallelo, l’amministrazione finanziaria ha intensificato le attività di controllo per verificare la correttezza delle dichiarazioni dei contribuenti.

Transizione da Vasp a Casp e impatto sugli operatori

Dal 1° luglio 2026 il precedente regime di registrazione Vasp è stato sostituito dalle autorizzazioni Casp allineate al regolamento europeo MiCA. Questo passaggio riguarda tutti gli operatori che offrono servizi di exchange, custodia o intermediazione: per continuare a operare sul mercato europeo è obbligatorio ottenere l’autorizzazione e adeguare le procedure di gestione dei clienti e di sicurezza operativa. Le autorizzazioni hanno effetti pratici che vanno dal rafforzamento delle misure di identità del cliente fino alla possibilità di collaborare con istituti bancari e consulenti finanziari nell’ambito del passaporto europeo.

In Italia alcune società hanno già ricevuto via libera dalle autorità competenti e possono offrire servizi regolamentati; chi non è autorizzato deve limitare le attività alla chiusura ordinata dei rapporti con i clienti. La novità impone anche investimenti tecnologici per la raccolta e la trasmissione dei dati richiesti dalle autorità fiscali.

Scambio automatico di informazioni: DAC8, provvedimenti e tempistiche

Il sistema di reporting previsto dalla direttiva europea DAC8 è stato recepito nel nostro ordinamento tramite il decreto legislativo n. 194/2026 e ha ottenuto regole operative con un provvedimento pubblicato il 22 giugno 2026. L’obiettivo è creare un canale strutturato di raccolta e scambio dati tra i prestatori di servizi cripto e le amministrazioni fiscali, seguendo il modello CARF sviluppato dall’Ocse. I soggetti obbligati includono exchange, wallet provider, custodian e broker che operano in Italia, i quali devono trasmettere informazioni su identità, residenza fiscale, numeri identificativi e sulle operazioni in criptovalute.

La prima massa di comunicazioni relativa alle operazioni effettuate nel 2026 dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2027 successivamente l’adempimento sarà annuale con scambio internazionale dei dati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento. Questo meccanismo rende possibile l’incrocio tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto segnalato dagli operatori, aumentando la capacità di individuare disallineamenti.

Tipologia di dati scambiati

Le informazioni che saranno trasmesse comprendono dati anagrafici, codice fiscale o identificativo estero, residenza fiscale e dettagli sulle transazioni in criptovalute. Per le entità giuridiche sono previsti anche i dati delle persone che esercitano controllo. La novità sollecita chi detiene cripto-attività a conservare una documentazione ordinata su prezzi di acquisto, trasferimenti tra wallet e movimenti verso conti correnti.

Controlli fiscali, sentenze e strumenti di indagine

Le amministrazioni italiane hanno già avviato azioni mirate. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno inviando lettere di compliance ai contribuenti per chiarire eventuali omissioni nelle dichiarazioni relative a plusvalenze e movimenti collegati alle cripto-attività. Tali lettere richiedono la consegna di documenti come l’elenco dei wallet, le chiavi pubbliche, lo storico dei movimenti e gli estratti conto collegati.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20740/2026 del 5 giugno 2026 ha confermato che le plusvalenze realizzate con finalità speculative o di investimento erano imponibili già prima del 2026, correggendo l’interpretazione che vedeva la normativa del 2026 come l’origine degli obblighi fiscali. Questo orientamento mette a rischio chi non ha dichiarato redditi da cessione di criptovalute in periodi antecedenti e giustifica l’uso da parte della Guardia di Finanza di strumenti tecnici per l’individuazione degli evasori.

Metodi di ricostruzione utilizzati dalla Guardia di Finanza

Per collegare le transazioni alla persona fisica, le indagini combinano l’analisi della blockchain con dati esterni: segnalazioni dei CASP indirizzi IP di accesso alle piattaforme e bonifici di conversione tra conto corrente e exchange. Inoltre, le segnalazioni di operazioni sospette sono diventate un canale significativo per individuare posizioni fiscali irregolari.

La nuova fase normativa e di controllo modifica la natura del mercato: la riduzione dell’anonimato operativo aumenta la tracciabilità e riduce lo spazio per comportamenti non trasparenti, ma impone a investitori e operatori una gestione più rigorosa della documentazione fiscale e delle procedure di compliance.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.