Nel mondo delle piccole e medie imprese italiane, l’finanziamento soci è spesso la prima risposta a una carenza di liquidità. Tuttavia, a partire dal 2026 il Codice della crisi d’impresa impone requisiti di tracciabilità e forma che non possono più essere trascurati: ogni erogazione deve essere documentata, altrimenti l’azienda corre il rischio di sanzioni fiscali e di contestazioni da parte dei creditori.
Finanziamento soci in S.r.l.: obblighi di forma e rischi fiscali
L’articolo 2467 c.c. prevede il principio di postergazione dei prestiti soci, cioè il rimborso è subordinato al soddisfacimento dei creditori esterni in caso di liquidazione. La norma si attiva quando il debito supera il patrimonio netto in modo significativo o quando il capitale sociale sarebbe stato la via più corretta. Parallelamente, il TUIR presume che il prestito sia fruttifero imponendo al socio la tassazione sugli interessi presunti e alla società il versamento delle ritenute del 26%.
Documentazione necessaria per un finanziamento in regola
Per superare la presunzione di onerosità è indispensabile redigere un accordo scritto con data certa (PEC, marca temporale o registrazione all’Agenzia delle Entrate). Il dossier deve includere il verbale del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico, il verbale di assemblea dei soci qualora lo statuto lo richieda, e la lettera/contratto di finanziamento che specifichi importo, natura (fruttifero o infruttifero), scadenze e la clausola di postergazione. Senza questi elementi, il finanziamento rischia di essere considerato una distribuzione di utili occulta.
Pagamenti preferenziali a fornitori strategici nei piani di ristrutturazione
Quando un’impresa si avvicina a un accordo di ristrutturazione i creditori strategici – fornitori di materie prime, energia o software – chiedono il saldo immediato per evitare la sospensione delle consegne. La normativa (articoli 57-61 CCII) prevede che l’accordo, sottoscritto da creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, debba garantire il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione. Tuttavia, non esiste una regola di parità di trattamento come nel concordato: ogni creditore aderente negozia la propria posizione. Un fornitore strategico può quindi ottenere il pagamento completo e anticipato, a condizione che il piano rimanga realizzabile e che gli altri creditori estranei siano soddisfatti entro i termini stabiliti.
Differenze operative rispetto al concordato preventivo
Nel concordato, il pagamento di crediti anteriori è possibile solo grazie a un’autorizzazione giudiziaria ex art. 100 CCII, con attestazione dell’essenzialità per la continuità aziendale. Nell’accordo di ristrutturazione, invece, il fornitore può aderire direttamente e prevedere il rimborso integrale senza ulteriori autorizzazioni, purché il piano preveda l’effettivo pagamento entro i 120 giorni. Questo approccio consente una maggiore flessibilità, ma richiede una rigorosa verifica da parte del professionista indipendente che certifica la fattibilità del piano.
Responsabilità e gestione dei debiti infragruppo
Il debito infragruppo è regolato sia dal codice civile (articoli 2497-septies) sia dal codice della crisi (articoli 284-292). Ogni società del gruppo conserva la propria autonomia patrimoniale: i debiti non si trasferiscono automaticamente alle altre imprese del gruppo. Tuttavia, la legge prevede una postergazione dei finanziamenti infragruppo che li rende subordinati al soddisfacimento dei creditori esterni, e una presunzione di eterodirezione quando una capogruppo esercita un controllo efficace. In caso di insolvenza, i creditori esterni possono chiedere la nullità dei finanziamenti infragruppo se questi sono stati concessi a condizioni di mercato non conformi.
Strumenti di difesa e azioni correttive
Per difendersi da eventuali contestazioni, è fondamentale mantenere una contabilità separata, documentare le delibere di finanziamento con clausole di interesse equo e prevedere l’intervento di un revisore o di un consulente indipendente che attesti la regolarità dell’operazione. Inoltre, la possibilità di ricorrere a finanziamenti prededucibili (art. 57 comma 4-bis CCII) consente al gruppo di ottenere risorse nuove senza aggravare la posizione dei creditori esterni, a patto che siano rispettati i limiti di indebitamento previsti dalle norme.
Solo così le imprese potranno garantire la continuità operativa, tutelare gli amministratori e preservare la fiducia dei creditori.



