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6 Ottobre 2026

Guida al concordato preventivo biennale 2026/2027: scadenza 2 novembre

Il concordato preventivo 2026‑2027 offre nuovi vantaggi: scopri le regole, le agevolazioni e la scadenza del 2 novembre.

Guida al concordato preventivo biennale 2026/2027: scadenza 2 novembre

Il concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027 è tornato al centro dell’attenzione dei contribuenti titolari di partita IVA. La nuova circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 6 ottobre, contiene tutti gli aggiornamenti necessari per chi intende avvalersi di questa misura entro la scadenza del 2 novembre. L’obiettivo principale resta quello di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, ma le recenti disposizioni legislative hanno reso l’istituto più flessibile e hanno introdotto vantaggi aggiuntivi per i soggetti che decidono di rinnovare l’adesione.

Chi può aderire e quali sono le modalità di iscrizione

L’accesso al concordato preventivo è riservato ai contribuenti che percepiscono reddito d’impresa o da attività professionali, soggetti all’applicazione degli Indicatori di Situazione Aziendale (ISA) per l’anno d’imposta 2025. Possono partecipare sia chi aderisce per la prima volta sia chi ha già usufruito della misura per il biennio 2024-2025 e desidera accettare la nuova proposta elaborata dall’Amministrazione. L’adesione può avvenire in due modi: inserendo l’opzione nella dichiarazione dei redditi 2026 oppure inviando in via autonoma il modello CPB accompagnato dal frontespizio del modello Redditi 2026.

Procedura in dichiarazione o via modello autonomo

Quando si sceglie di aderire tramite la dichiarazione, il contribuente indica la volontà di aderire nella sezione dedicata, facendo riferimento al codice identificativo previsto dalla circolare. In alternativa, l’invio autonomo del modello CPB deve contenere tutti i dati richiesti, comprese le informazioni sull’ISA e sulle proiezioni di reddito per i due anni di durata del patto. Entrambe le modalità devono essere completate entro il 2 novembre, data fissata come termine ultimo per la validità dell’accordo.

Novità normative e benefici per chi rinnova l’adesione

Il decreto legislativo n. 148/2026 ha introdotto una serie di modifiche che rendono il concordato più allettante, soprattutto per i contribuenti che scelgono di rinnovare l’adesione. Oltre ai benefici già previsti dal provvedimento del 2024, è stato previsto l’esonero dal visto di conformità fino a 100 000 euro annui per l’IVA e fino a 70 000 euro per le imposte dirette e per l’IRAP. Inoltre, per i rimborsi IVA di importo non superiore a 100 000 euro, si elimina l’obbligo di fornire garanzie.

Anticipo dei termini di decadenza e rateizzazione senza interessi

Chi rinnova beneficia anche di un anticipo di due anni dei termini di decadenza per le attività di accertamento, limitando la durata dell’esposizione a controlli fiscali. Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte possono essere rateizzate in modo interamente gratuito senza applicazione di interessi, per tutti i periodi d’imposta inclusi nel concordato. Un ulteriore incentivo è la possibilità di attivare un regime di ravvedimento per gli anni precedenti, pagando un’imposta sostitutiva a aliquote agevolate sia per le imposte sui redditi che per l’IRAP.

Calcolo della proposta e limiti legati all’ISA

La formula di calcolo della proposta di reddito concordato parte dal reddito dichiarato per il 2025, a cui viene aggiunta una percentuale del 50 % del maggior reddito teorico individuato dalla metodologia dell’Agenzia. Tuttavia, per i contribuenti con punteggi ISA più bassi, il nuovo articolo 7-bis del D.L. n. 38/2026 stabilisce dei tetti massimi di incremento: per ISA compreso tra 6 e 8, l’incremento non può superare il 30 % rispetto al reddito rettificato dell’anno precedente; per ISA inferiore a 6, il limite sale al 35 %. Queste soglie si affiancano a quelle già previste per i punteggi più alti (10, 8) e garantiscono che la proposta rimanga sostenibile anche per chi parte da una base più fragile.

Flessibilità in caso di errori o irregolarità

Un’importante novità riguarda la gestione degli errori nella fase di adesione. Se la dichiarazione presenta omissioni o errori, l’accordo non decade automaticamente; è possibile regolarizzare la situazione con una dichiarazione integrativa e il relativo ravvedimento operoso. La decadenza avviene solo quando le differenze superano il 30 % rispetto a quanto accertato, riducendo così il rischio di perdere i vantaggi del concordato a causa di piccoli sbagli.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.