Negli ultimi mesi è stata diffusa la bozza della riforma dell’articolo 193 del Codice dei contratti pubblici, azione fortemente attesa dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 5 febbraio 2026, che ha dichiarato incompatibile il diritto di prelazione con i principi di parità di trattamento e trasparenza. Il legislatore ha quindi confermato l’eliminazione definitiva di tale meccanismo, ponendo il mercato a un bivio tra la necessità di compensare i promotori e l’obbligo di garantire concorrenza leale.
Rimborso al 3 % e perdita di compensi per il promotore
Parallelamente alla soppressione della prelazione, la proposta di legge introduce un rimborso delle spese progettuali fino al 3 % dell’investimento a favore di tutti gli operatori che presentano un’offerta finale. Prima, il rimborso era strettamente legato al promotore, che assumeva il rischio di ideare e strutturare l’intervento. Ora il beneficio è distribuito, il che attenua il valore economico attribuito al project financing originario e solleva dubbi su come le amministrazioni potranno accantonare le somme necessarie senza un PEF certificato in anticipo.
PEF e bozza di concessione fuori dalla fase preliminare
Un elemento inatteso della bozza è la rimozione del piano economico-finanziario (PEF) e della bozza di concessione dalla documentazione richiesta nella fase di selezione delle proposte. Questi strumenti, tradizionalmente fondamentali per valutare la sostenibilità di un PPP consentivano di verificare l’allocazione dei rischi, i meccanismi di remunerazione e l’equilibrio economico-finanziario. Senza di essi, le amministrazioni dovranno scegliere tra progetti basandosi quasi esclusivamente sul profilo tecnico, rischiando incomprensioni contrattuali e contenziosi successivi legati a revisioni dell’assetto finanziario.
Conseguenze sulla valutazione delle offerte
La semplificazione procedurale potrebbe tradursi in una maggiore velocità di avvio, ma al contempo riduce la visibilità sui parametri chiave che caratterizzano la fattibilità di un’iniziativa di finanza di progetto. Operatori non aggiudicatari potrebbero contestare più facilmente i criteri di valutazione, poiché l’assenza del PEF rende più opaca la giustificazione delle scelte dell’amministrazione. Il risultato è un aumento potenziale delle dispute legali e una minore certezza per gli investitori.
Impatto su investitori istituzionali e capacità gestionali delle amministrazioni
Fino a poco tempo fa la normativa favoriva il ruolo degli investitori istituzionali come promotori, consentendo loro di avviare progetti pur non possedendo tutti i requisiti esecutivi, da integrare poi con partner qualificati. La nuova formulazione elimina il riferimento che agevolava tale meccanismo, lasciando aperta l’interpretazione sul loro futuro ruolo: saranno relegati alle fasi successive o continueranno a promuovere iniziative direttamente? Parallelamente, la Corte di Stato (sentenza 14 maggio 2026, n. 3805) e il TAR Lombardia hanno ribadito l’invalidità della prelazione, confermando la necessità di capacità permanenti nelle stazioni appaltanti. I requisiti di qualificazione (SF2) previsti dall’ANAC mostrano che solo il 35-40 % delle amministrazioni è abilitato ai PPP, evidenziando un divario tra struttura organizzativa e reale competenza operativa.
193 promette una procedura più snella, ma il prezzo della semplicità potrebbe essere una ridotta capacità delle pubbliche amministrazioni di garantire la solidità economico-finanziaria dei partenariati fin dall’inizio. La sfida sarà bilanciare efficienza e trasparenza, evitando che la finanza di progetto perda di attrattiva a causa di incertezze contrattuali e di un quadro di garanzie indebolito.



