Nel mio studio fiscale ricevo spesso domande da investitori che hanno registrato una perdita su quote di fondi o ETF, per poi realizzare un guadagno su strumenti analoghi nell’anno successivo. Il cliente, guardando il proprio rendiconto, individua quella minusvalenza come un “credito” da opporre al fisco, ma si ritrova a pagare il 26% di imposta sul nuovo guadagno. La discrepanza nasce dalla modalità con cui il TUIR classifica i proventi degli OICR.
Il problema non è tanto la perdita stessa, quanto la sua collocazione in una categoria diversa rispetto al guadagno. Questo articolo analizza nel dettaglio la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi le regole di compensazione previste, gli effetti pratici per i fondi e gli ETF, e le differenze tra i regimi fiscali più comuni.
Come il TUIR distingue redditi di capitale e redditi diversi
Il testo unico delle imposte sui redditi (articoli 44, 67 e 68) suddivide i proventi finanziari in due macro-famiglie. I redditi di capitale elencati all’art. 44, includono interessi, dividendi e qualsiasi distribuzione operata da fondi o ETF. Sono tassati in capo al contribuente con un’aliquota fissa del 26%, indipendentemente da eventuali perdite pregresse.
Gli redditi diversi invece, derivano da differenziali realizzati con la cessione a titolo oneroso, il rimborso o la chiusura di rapporti contrattuali, come previsto dagli articoli 67 e 68. È qui che la regola di compensazione entra in gioco: le plusvalenze di questa categoria possono essere abbinate alle minusvalenze della stessa tipologia, entro il limite di quattro periodi d’imposta successivi, a condizione che la perdita sia stata dichiarata.
La regola di compensazione per i redditi diversi
L’art. 68, comma 5, stabilisce che le plusvalenze e le minusvalenze appartenenti ai gruppi elencati (c), c-bis) e c-ter) si sommano insieme ai redditi e alle perdite delle lettere c-quater) e c-quinquies). Se il risultato è negativo, l’eccedenza è riportabile per tre esercizi successivi (quattro periodi complessivi). Importante sottolineare che il riporto è possibile solo se la perdita è stata indicata nella dichiarazione dell’anno di realizzo; in caso contrario, il credito viene annullato.
Per azioni e obbligazioni la regola risulta intuitiva: una plusvalenza su un titolo assorbe la minusvalenza su un altro, poiché entrambe rientrano nella stessa categoria di reddito diverso. Le cedole, però, non partecipano a questo meccanismo, poiché non sono differenziali ma proventi di capitale.
Perché le minusvalenze sui fondi comuni e ETF rimangono nello zainetto
Il caso dei fondi comuni di investimento e degli ETF è peculiare perché il risultato positivo viene qualificato come reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. g), mentre il risultato negativo resta un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. c-ter). Di fatto, le plusvalenze generate da questi strumenti non possono essere utilizzate per assorbire le minusvalenze subite sullo stesso tipo di prodotto.
Chi opera esclusivamente in OICR armonizzati può accumulare una serie di perdite che, se non compensate da altri redditi diversi, rimangono in uno “zainetto fiscale” fino alla scadenza del quarto periodo d’imposta successivo, dopodiché vengono perse.
Esempio pratico di perdita su ETF e successivo guadagno
Supponiamo che nel 2024 un investitore venda un ETF azionario con una perdita di € 5.000, riportandola correttamente nella dichiarazione. Due anni più tardi, nel 2026, vende un altro ETF armonizzato realizzando un guadagno di € 5.000. Dal punto di vista economico le operazioni si compensano, ma fiscalmente il guadagno è considerato reddito di capitale e subisce il prelievo del 26%, ossia € 1.300 di imposta. La minusvalenza del 2024 resta inattiva nello zainetto, in attesa di un eventuale reddito diverso positivo che potrebbe non arrivare mai.
Altri strumenti che generano o assorbono minusvalenze
Le fattispecie elencate all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) includono plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate, da titoli non partecipativi, da valute e metalli preziosi, da contratti a termine, da contratti differenziali e da cessione di crediti. Anche gli ETC rientrano nella categoria c-quater, mentre per certificates ed ETN la qualificazione dipende dalla struttura contrattuale specifica e va valutata caso per caso.
Al contrario, i redditi puri di capitale – dividendi, cedole, distribuzioni periodiche di fondi – non assorbono alcuna minusvalenza. Un caso particolare riguarda le obbligazioni acquistate sotto la pari: la differenza tra il prezzo di rimborso e il valore nominale è considerata reddito di capitale (art. 45, comma 1, secondo periodo), mentre la differenza tra prezzo di emissione e prezzo di acquisto è trattata come reddito diverso. Chi compra un titolo sul mercato secondario e lo detiene fino al rimborso può così sperimentare entrambe le componenti, con trattamenti fiscali distinti.
Regimi fiscali applicabili: amministrato, dichiarativo e gestito
Nel regime di risparmio amministrato l’intermediario agisce da sostituto d’imposta: trattiene l’imposta alla fonte per ogni operazione e gestisce lo zainetto all’interno del singolo dossier. Se il cliente possiede conti presso più intermediari, le minusvalenze accumulate in uno non possono compensare le plusvalenze realizzate in un altro.
Al momento della chiusura del rapporto o della revoca dell’opzione, l’intermediario fornisce una certificazione delle minusvalenze residue. Queste possono essere riportate in un altro rapporto in regime amministrato intestato agli stessi soggetti, oppure inserite in dichiarazione entro il quarto periodo d’imposta successivo.
Il regime dichiarativo richiede al professionista di ricostruire, operazione per operazione, i differenziali di reddito diverso e di inserirli nella dichiarazione dei redditi. La compensazione avviene tra elementi della stessa categoria, ma il lavoro è più oneroso; tuttavia consente di aggregare le posizioni detentate presso diversi intermediari.
Esiste infine il risparmio gestito l’unico regime in cui tutti i proventi – dividendi, interessi, plusvalenze – si sommano in un unico risultato gestito, consentendo la compensazione incrociata tra minusvalenze, redditi di capitale e altri proventi.
Per gestire in modo efficace lo zainetto fiscale è fondamentale tenere conto dei limiti temporali, della distinzione tra i regimi fiscali e della necessità di una dichiarazione puntuale. Solo con una pianificazione accurata è possibile limitare l’impatto delle minusvalenze e ottimizzare il carico tributario sul portafoglio.



